(massima n. 1)
L'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c., che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Ne consegue che in tali evenienze il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza di un obbligo di mantenimento del figlio (dapprima minore e poi maggiorenne non autosufficiente) a carico del genitore, tenendo conto e nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni nonché dell'impegno profuso dal richiedente - sul quale ricade il relativo onere probatorio - nella ricerca effettiva di un'occupazione nonché dell'età, delle condizioni del mercato del lavoro e del percorso di studi intrapreso e delle opportunità ricercate (o meno).