(massima n. 1)
L'obbligo di mantenere il figlio, posto a carico del genitore dall'art. 147 c.c. non cessa con la maggiore etā, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, oppure versi in colpa per non essersi messo in condizione o per essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito mediante l'esercizio di un'attivitā lavorativa. Pertanto, al fine di sottrarsi all'obbligo di mantenimento, il genitore non puō limitarsi ad invocare la maggiore etā del figlio, ma deve provare che quest'ultimo č in grado di mantenersi o, in caso contrario, che č responsabile della detta situazione. Per contro, nel caso di divorzio dei genitori, per il figlio convivente e mantenuto da uno di essi, č lo stesso che voglia ottenere il contributo dell'altro genitore a dover provare il persistente bisogno di mantenimento del figlio.