(massima n. 1)
La violazione dei doveri connessi alla genitorialità non trova la sua sanzione necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c. (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato il danno subìto dalla figlia a causa dell'assenza e del totale disinteresse mostrato dal padre che ha fatto gravare unicamente sulla madre i compiti genitoriali).