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Articolo 26 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

Dispositivo dell'art. 26 Legge fallimentare

(1) Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello (2), che provvedono in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse (3).

Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie (4) disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria (5).

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

  1. 1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
  2. 2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
  3. 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
  4. 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti (6).

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

Note

(1) Articolo sostituito dal d.lgs. 5/2006 e poi modificato con d.lgs. 169/2007.
(2) Il reclamo è un rimedio che può essere proposto sia nei confronti dei provvedimenti emessi dal giudice delegato, sia verso quelli del tribunale: rispettivamente, quindi, la competenza spetterà al tribunale o alla corte d'appello.
(3) Si intende, non un interesse di mero fatto, ma un interesse qualificato.
(4) Il riferimento alle formalità pubblicitarie è stato aggiunto dal d.lgs. 169/2007.
(5) Si tratta di un termine lungo per l'impugnazione, decorso il quale la stessa non è più possibile: all'evidenza, il termine di 90 giorni scatterà laddove non vi sia stata la comunicazione o notificazione del provvedimento.
Il legislatore ha optato per un termine più breve rispetto a quello di sei mesi previsto dall'art. 327 del c.p.c.
(6) Il decreto correttivo del 2007 ha eliminato la necessità che i mezzi di prova fossero indicati a pena di decadenza, armonizzando la disposizione con il carattere agile e informale del procedimento camerale.

Ratio Legis

La norma è tutta improntata a garantire la speditezza del reclamo, che si svolge nelle forme del rito camerale: vanno assicurate solo le garanzie minime del giusto processo, come l'adeguato contraddittorio tra le parti e la motivazione del decreto emesso all'esito del procedimento.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

3 L’articolo 3 del presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive Titolo II, Capo II, della legge fallimentare.
Il comma 3 sostituisce l’art. 26 della legge fallimentare, rimodellando il procedimento di reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale fallimentare secondo uno schema uniforme di rito camerale.
I commi primo, secondo, quarto e quinto del nuovo art. 26 riproducono i corrispondenti commi primo, secondo, quarto e quinto del testo precedente.
Il comma terzo modifica il testo precedente solo prevedendo che sia lo stesso tribunale che emette il provvedimento a disporne le formalità pubblicitarie, onde evitare un successivo intervento del giudice delegato.
I commi dal sesto all’undicesimo disciplinano la fase introduttiva del procedimento, ancora una volta sulla falsariga del rito del lavoro. I termini sono tuttavia abbreviati per ragioni di speditezza della procedura fallimentare, trattandosi di controversie interne ad essa.
Il comma dodicesimo disciplina l’assunzione dei mezzi di prova, affidandola al potere officioso del collegio, con facoltà per lo stesso di delegarla a un suo componente.
Il comma tredicesimo riproduce nella sostanza il comma decimo del testo precedente.

Massime relative all'art. 26 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 607/2012

Lo spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 legge fall., colpisce tutti i beni rinvenuti nella sua disponibilità a qualsiasi titolo alla data del fallimento, giustificando l'acquisizione di essi alla massa attiva in via diretta, se effettivamente a lui appartenenti, o mediante sigillatura, se si tratti di beni rinvenuti presso il fallito ma di terzi che, in quella sede, non abbiano svolto contestazioni, conseguendone, in ogni caso, l'onere per il terzo opponente di esperire lo strumento generale della rivendica, ex art. 103 legge fall.; ne consegue l'inammissibilità del reclamo, proposto ex art. 26 legge fall., avverso il decreto di acquisizione emesso dal giudice delegato relativamente ai beni rinvenuti in una cassetta di sicurezza, intestata al terzo ricorrente ma nella disponibilità del fallito, delegato all'accesso.

Cass. civ. n. 21224/2011

Il decreto del tribunale fallimentare che si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento del giudice delegato di trasferimento e di rilascio immediato di un immobile, detenuto da terzi in base a contratto di sublocazione, stipulato dalla società fallita quando era ancora "in bonis" e scaduto in corso di procedura, ha carattere decisorio, in quanto ha immediata e diretta ricaduta sul contrasto ingenerato dall'ordine di rilascio ed è, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Cass. civ. n. 4698/2011

In tema di reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 26 legge fall. (nel testo vigente anteriormente al d.l.vo n. 5 del 2006), il termine iniziale di decorrenza per la relativa presentazione coincide con la comunicazione del decreto alla parte, da effettuarsi, di regola, ai sensi degli artt. 136 e ss. c.p.c., ovvero con forme equipollenti, in grado di assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza del contenuto del provvedimento e la data in cui essa è avvenuta. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva ritenuto tardivo il reclamo, per superamento del termine di dieci giorni, avverso il decreto di cancellazione dei gravami ipotecari disposto dal giudice delegato, ritenendo che di tale provvedimento parte ricorrente non poteva dirsi essere venuta a conoscenza solo perchè avvisata in modo generico dell'autorizzazione giudiziale al trasferimento dei beni del fallito all'assuntore del concordato, dovendo, a tutto concedere, fissarsi la predetta conoscenza completa dalla successiva comunicazione dell'integrale decreto del giudice, effettuata successivamente con fax dal curatore alla reclamante).

Cass. civ. n. 23513/2010

Nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al d.l.vo n. 5 del 2006 e tuttora regolate, ai sensi dell'art. 150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento - per essere soggetto alla vendita forzata - può proporre, finchè la vendita non abbia avuto luogo, opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 619 c.p.c., essendo invece esclusa l'esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dall'art. 26 legge fall. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, qualificando come reclamo endofallimentare l'opposizione di terzo, ne aveva dichiarato l'inammissibilità, per tardiva proposizione rispetto alla notifica del provvedimento di vendita).

Cass. civ. n. 18622/2010

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 26 legge fall. respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, ai sensi dell'art. 72 legge fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente (nella specie, vari preliminari di compravendita immobiliare) non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito. Ne consegue che detto provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., potendo invero i terzi interessati contestare nelle sedi ordinarie gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare.

Cass. civ. n. 18436/2010

In tema di giudizio di rendiconto del curatore, ai sensi dell'art. 116 legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, anteriore al d.l.vo n. 5 del 2006 - la contestazione svolta dal debitore avanti al giudice delegato preclude che questi possa dichiarare l'approvazione del rendiconto stesso, essendo necessario rimettere le parti ex art. 189 c.p.c. avanti al collegio, cui solo compete pronunciare in sede contenziosa; ne consegue che anche il termine entro cui proporre reclamo al collegio avverso il predetto decreto del giudice delegato, che ha indubbia natura decisoria - e lede il fondamentale diritto del fallito al giudizio da parte del giudice naturale precostituto per legge, ex art. 25 Cost. - non è di tre giorni, bensì di dieci giorni, come previsto dall'art. 26 legge fall. per i provvedimenti ordinatori. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione senza rinvio, sia del provvedimento del giudice delegato, sia dell'ordinanza con cui il collegio aveva erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo, perchè tardivo).

Cass. civ. n. 7953/2010

In tema di concordato preventivo, il P.M. non è legittimato a proporre reclamo, ai sensi degli artt. 26 e 164 della legge fall., avverso il decreto di liquidazione delle competenze professionali spettanti ai difensori del liquidatore e della procedura per l'attività prestata nel giudizio di risoluzione del concordato, non essendo detta legittimazione ricollegabile né al suo intervento nella procedura, il quale, pur essendo previsto dall'art. 162 della legge fall. a garanzia dell'interesse generale al corretto ingresso e svolgimento della procedura esdebitatoria, non costituisce espressione di un potere d'azione, tale da abilitarlo all'impugnazione ai sensi degli artt. 70, primo comma, n. 1 e 72, primo comma, c.p.c., né all'art. 740 c.p.c., non trattandosi di decreto emesso all'esito di un procedimento camerale nel quale sia richiesto il suo parere, né infine all'art. 11, quinto comma, della legge n. 319 del 1980, non essendo la funzione del difensore equiparabile a quella degli ausiliari del giudice.

Cass. civ. n. 4783/2010

In tema di reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 26, comma terzo, legge fall. (mod. dal d.l.vo n. 5 del 2006), il termine di dieci giorni decorre, per l'istante, dalla comunicazione integrale del provvedimento o dalla sua notificazione fatta dal curatore con modalità idonee a garantirne l'avvenuta ricezione (posta, posta elettronica, telefax); pertanto, nel caso in cui il curatore si sia limitato a dare comunicazione dell'esito negativo dell'istanza, realizzando solo una parziale ed incompleta conoscenza del provvedimento, deve applicarsi il termine lungo di novanta giorni, di cui al quarto comma dell'articolo richiamato.

Cass. civ. n. 6710/2009

In sede di reclamo al tribunale fallimentare, proposto, ai sensi dell'art. 26 legge fall., avverso i provvedimenti del giudice delegato, il curatore, controparte del reclamante, partecipa al procedimento in quanto contraddittore necessario. (Fattispecie di reclamo avverso il decreto di trasferimento di bene immobile venduto a seguito di incanto).

Cass. civ. n. 3903/2009

In tema di liquidazione dell'attivo nel concordato preventivo con cessione dei beni, all'ordinanza di vendita all'incanto emessa dal giudice delegato sono applicabili le disposizioni in tema di offerta di aumento di sesto previste dall'art. 584 cod. proc. civ. (compreso nel richiamo di cui all'art. 105 legge fall.) ed altresì quelle sul regime dell'impugnabilità di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non avendo essa natura di provvedimento meramente preparatorio; ne consegue che,per il parallelo richiamo all'art. 26 legge fall., essendo il termine per la predetta impugnazione decorrente dalla pubblicazione dell'avviso ex art. 570 cod. proc. civ., è inammissibile il reclamo al tribunale avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva. (Nella specie, il reclamo era fondato su pretesi vizi del provvedimento, mai impugnato, che aveva disposto la gara sull'offerta di aumento di sesto).

Cass. civ. n. 19979/2008

L'art. 91 cod.proc.civ. , secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo, con la conseguenza che la norma trova applicazione anche ai provvedimenti resi in esito al reclamo ex art. 26 legge fall., avverso il provvedimento del G.D. al fallimento, benchè la disposizione richiamata manchi di una espressa indicazione circa il governo delle spese.

Cass. civ. n. 19737/2008

Il provvedimento di aggiudicazione di un bene immobile del giudice delegato ha natura decisoria e non meramente amministrativa, in quanto ad esso conseguono posizioni giuridiche soggettive prima inesistenti in favore dell'aggiudicatario, il quale diventa titolare del diritto a contrarre ed a vedersi trasferire il bene oggetto della vendita all'asta, con la conseguenza che tale provvedimento deve essere impugnato ai sensi dell'art. 26 legge fall. entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla sua conoscenza.

Cass. civ. n. 21288/2007

La decisione sul reclamo avverso l'autorizzazione del giudice delegato a richiedere la partita IVA dopo la chiusura del fallimento non ha ad oggetto una controversia sui diritti, trattandosi di un atto con meri effetti ordinatori endoprocedimentali, che non preclude la possibilità di accertare in sede contenziosa la pretesa illegittima dell'uso della partita IVA da parte del curatore e dei relativi atti ovvero di revocare l'autorizzazione medesima al giudice delegato; ne consegue che, nella specie, difetta tanto il carattere della decisorietà che quello della definitività e che, pertanto, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è inammissibile.

Cass. civ. n. 10925/2007

È inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall. proposto avverso atto del notaio delegato alla vendita di immobili, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., dal giudice delegato al fallimento, atteso che il rimedio in questione è consentito esclusivamente avverso atti del predetto giudice, al quale, peraltro, l'interessato può rivolgere reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del notaio e, quindi, eventualmente reclamare, ai sensi dell'art. 26 cit., avverso il provvedimento in tale sede emesso dal giudice.

Cass. civ. n. 27506/2006

È inammissibile il reclamo proposto dall'aggiudicatario di un immobile avverso il decreto del giudice delegato al fallimento, con cui viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione per omesso deposito del prezzo residuo, ove sia già stata definitivamente respinta, con decreto del giudice delegato confermato in sede di reclamo ex art. 26 legge fallim., la richiesta del medesimo aggiudicatario di restituzione della cauzione, atteso che in tal caso si è formato il giudicato in ordine a detta pretesa costituente oggetto anche del provvedimento di decadenza; con la conseguenza che la Corte di cassazione, adìta con ricorso avverso il decreto del tribunale fallimentare che ha deciso sul reclamo avverso tale ultimo provvedimento, deve d'ufficio rilevare l'inammissibilità del reclamo stesso e cassare, quindi, senza rinvio il decreto del tribunale perché l'azione non poteva essere proseguita.

Cass. civ. n. 10125/2006

La legittimazione del fallito, in qualità di soggetto passivo dell'esecuzione concorsuale, a proporre reclamo avverso i decreti pronunciati dal giudice delegato nell'ambito della giurisdizione esecutiva del processo fallimentare (nella specie, un decreto con cui erano state risolte contestazioni riguardanti la regolarità formale dell'atto di aggiudicazione dei beni compresi nell'attivo fallimentare), e quindi a partecipare al relativo procedimento, nell'ipotesi in cui lo stesso sia attivato da terzi, non consente di ritenere ammissibile la sua costituzione nel giudizio di cassazione nè il ricorso incidentale da lui eventualmente proposto, qualora egli non abbia partecipato al precedente grado di giudizio, essendo la legittimazione all'impugnazione circoscritta alle parti nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento decisorio impugnato, e dovendosi quindi qualificare la predetta costituzione come intervento volontario, il quale non è ammissibile nel giudizio di legittimità, in assenza di un'espressa previsione normativa.

Cass. civ. n. 2329/2006

Il decreto emesso dal tribunale fallimentare sul reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui dispone accantonamenti di somme, non può essere impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che le somme sottratte alla ripartizione non vengono definitivamente negate al creditore reclamante (ancorché garantito da ipoteca), o attribuite ad altri, ma soltanto ne è rinviata la distribuzione al piano di riparto finale, sicché la relativa statuizione ha carattere meramente ordinatorio.

La sospensione feriale dei termini processuali non si applica al procedimento di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare, considerata la funzione di tale reclamo sostitutiva delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi della procedura esecutiva individuale (artt. 615 e 617 c.p.c.), per le quali la legge (art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742, che richiama l'art. 92 ord. giudiz.) pone un'eccezione alla regola della sospensione; viceversa la sospensione si applica ai procedimenti di reclamo avverso il decreto del giudice delegato con cui è reso esecutivo il progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare, non avendo tale reclamo funzione sostitutiva delle predette opposizioni, atteso che le controversie che sorgono, nell'esecuzione individuale, in ordine al riparto della somma ricavata dalla vendita, non danno luogo ad opposizione agli atti esecutivi (né, ovviamente, ad opposizione all'esecuzione), bensì alla specifica procedura di cui all'art. 512 - cui rinviano anche gli artt. 542 e 598 - c.p.c.

Cass. civ. n. 7532/2005

Il provvedimento del giudice delegato che, su istanza del curatore, ritiene non opponibile al fallimento la sentenza di accoglimento della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare (nella specie, di vendita di un immobile) pronunciata nei confronti del fallito, invitando la parte in cui favore è stata pronunciata a rilasciare il bene entro un determinato termine, riservandosi, in mancanza, l'adozione delle opportune iniziative, è espressione del potere ordinatorio del giudice delegato, in virtù del quale questi emana le direttive al curatore per l'ulteriore prosieguo della procedura e, perciò, dà luogo ad un atto privo dei caratteri di definitività e di decisorietà, inidoneo ad incidere sui diritti soggettivi del promissario acquirente. Pertanto, avverso detto provvedimento è proponibile ex art. 26, legge fall., reclamo al tribunale, mentre è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, Cost., avverso il decreto che decide sul reclamo, in quanto anche quest'ultimo provvedimento è privo dei caratteri di decisorietà e definitività.

Cass. civ. n. 18533/2004

Con riguardo alla vendita di immobili nel fallimento, il provvedimento di aggiudicazione del giudice delegato è soggetto a reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 26 legge fall. e, pertanto, avverso lo stesso non è ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 15483/2004

La suddivisione del procedimento di liquidazione delle attività fallimentari in fasi autonome strumentalmente propedeutiche a distinti provvedimenti successivi e la immediata impugnabilità dei singoli provvedimenti con i mezzi specifici e nei termini previsti dalla legge comportano una riduzione dell'operatività dell'art. 159 c.p.c., in virtù del quale la nullità di un atto si estende agli atti successivi che ne siano dipendenti; ma l'art. 159 c.p.c. è senz'altro operante nell'ambito degli atti appartenenti a uno stesso subprocedimento, qual è quello della vendita (nella specie di un bene immobile), che si conclude solo con il trasferimento del bene espropriato. È pertanto inammissibile il reclamo proposto avverso decreto di trasferimento ove in precedenza il medesimo reclamante abbia già impugnato — in quanto condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di un terzo — l'ordinanza di aggiudicazione in suo favore, atteso che, una volta scelta la strada di impugnare già il provvedimento di aggiudicazione condizionata (la cui mancata impugnazione non avrebbe, peraltro, precluso l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva in favore del prelazionario, posto che entrambi i provvedimenti appartengono allo stesso subprocedimento di vendita e incidono progressivamente sul medesimo interesse) non ha interesse ad impugnare anche i provvedimenti consequenziali (quali l'ordinanza di aggiudicazione definitiva in favore del prelazionario e lo stesso decreto di trasferimento) che, secondo quanto prevede l'art. 336, secondo comma, c.p.c., sarebbero comunque travolti in caso di accoglimento della prima impugnazione.

Cass. civ. n. 11317/2004

La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, che non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, non si applica neppure alle cause riguardanti i reclami proposti contro i provvedimenti emessi dal giudice delegato nella fase di liquidazione dell'attivo, che nella procedura concorsuale hanno funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 2018/2004

I provvedimenti del giudice delegato emessi in sede di liquidazione dei beni del fallimento sono assoggettabili ai rimedi endofallimentari (reclamo ex art. 26 legge fall.), analogamente a quanto avviene nell'espropriazione forzata individuale attraverso l'opposizione agli atti esecutivi. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così escluso l'esperibilità dell'actio nullitatis avverso il provvedimento con il quale il G.D. aveva proceduto alla vendita con incanto in lotti separati di un complesso fondiario soggetto a perdurante vincolo di indivisibilità trentennale ex art. 11 della legge n. 817 del 1971, rilevando come la pretesa indivisibilità del fondo — impregiudicata la questione se al fallimento fosse o meno opponibile il vincolo de quo — atteneva alle modalità di liquidazione del bene, e non elideva il potere del G.D. di disporre la vendita ex art. 108 legge fall., né rendeva abnorme il provvedimento di vendita in lotti separati, provvedimento che andava, pertanto, impugnato con reclamo ex art. 26 legge fall.).

Cass. civ. n. 4128/2003

In tema di fallimento, il reclamo ex art. 26 legge fall. assolve, nei riguardi degli atti esecutivi interni alla procedura concorsuale, ad una funzione di controllo assimilabile a quella che nella esecuzione individuale è propria della opposizione ex art. 617 c.p.c. Ne consegue che il procedimento introdotto con il reclamo ha natura di giurisdizione contenziosa e le parti non possono compiere personalmente alcun atto processuale, ma devono essere rappresentate da un procuratore legalmente esercente, a norma dell'art. 82, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 650/2003

In tema di procedura fallimentare, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall. contro il decreto con il quale il giudice delegato ammette un credito al passivo, in quanto tale provvedimento ha natura meramente preparatoria ed è interno ad una delle fasi in cui si articola il procedimento di accertamento dello stato passivo. Tale procedimento si conclude con il decreto di esecutività rivisto dall'art. 97 legge fall., avverso il quale sono previsti i rimedi impugnatori tipici ai sensi dei successivi artt. 98, 100 e 102.

Le spese del procedimento di volontaria giurisdizione (nella specie, reclamo ex art. 26 legge fall.), nel quale non è ravvisabile un contrasto di posizioni soggettive, concorrendo le parti al perseguimento di un interesse comune, si sottraggono alla disciplina dettata dagli artt. 91 e ss. c.p.c.

Cass. civ. n. 14002/2002

È inammissibile il reclamo proposto per l'impugnazione congiunta di più provvedimenti separati ed autonomi del giudice delegato al fallimento, tanto più quando per molti di essi, emessi in tempi diversi (nella specie, oltre due mesi prima), il reclamante sia ampiamente decaduto dall'impugnazione, operando detta decadenza ope legis allo scadere del termine previsto ex art.26 legge fall. e decorrente dalla conoscenza dei provvedimenti stessi.

Cass. civ. n. 12799/2001

I decreti del giudice delegato (e gli effetti che ne discendono), una volta divenuti definitivi per mancata impugnazione o confermati in sede di reclamo, raggiungono un grado di stabilità, in termini di «definitività allo stato degli atti», in forza del quale resta preclusa una rivalutazione della medesima situazione, sicché solo l'intervento di nuovi fatti o di una nuova situazione vale a rendere ammissibile una nuova istanza diretta ad un analogo provvedimento o comunque a conseguire i medesimi effetti.

Cass. civ. n. 75/2001

I provvedimenti decisori emessi dal Giudice delegato nell'ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali previste dal R.D. 13 marzo 1942, n. 267 sono impugnabili con il reclamo davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 26 L. fall. nel termine di dieci giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, non risultando l'istituto del reclamo espunto dall'ordinamento per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 42/81, n. 303/85 e n. 55/86 — le quali operano nel diverso senso di assoggettare il reclamo stesso alle disposizioni del rito camerale e agli artt. 737 e seguenti c.p.c. con riguardo all'entità del termine per la sua proposizione ed alla relativa decorrenza, nonché alle garanzie del contraddittorio ed all'obbligo della motivazione (giusto disposto dall'art. 26 della L. fall. come modificato dalle sentenze additive della Corte Costituzionale n. 303/85 e 156/86) —, con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso per cassazione proposto direttamente avverso i provvedimenti del G.D., e non avverso il decreto del tribunale adottato, con riferimento ad essi, in sede di gravame, ex art. 26 citato.

Cass. civ. n. 8111/2000

Nel fallimento, anche il debito cosiddetto «di massa» che sia controverso per non essere stato contratto direttamente dagli organi del fallimento deve essere verificato attraverso il procedimento previsto dagli artt. 93 ss. e 101 L. fall., come l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase della cognizione, implicando esso la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori. Ne consegue che, se il creditore che pretenda d'essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l'accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilità del suo credito, abbia attivato il procedimento camerale endofallimentare con l'istanza al giudice delegato ed abbia poi reclamato al tribunale il provvedimento negativo al riguardo, il procedimento tutto è affetto da radicale nullità, che il giudice di legittimità (investito del ricorso ex art. 111 Cost. contro il decreto di rigetto del tribunale) è tenuto pregiudizialmente a rilevare d'ufficio, cassando senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere proposta con l'originaria istanza diretta al giudice delegato (attivato nell'ambito dei suoi poteri ex art. 25 L. fall.), ma la controversia doveva essere promossa nelle forme dell'art. 93 o (come più frequentemente, rispetto ai tempi della procedura) 101 L. fall.

Cass. civ. n. 667/2000

È inammissibile, non avendo ad oggetto situazioni soggettive tutelabili, il ricorso proposto ex art. 111 Cost. dal fallito avverso il decreto di esecutività reso dal giudice delegato al fallimento nell'adunanza dei creditori per la verificazione dello stato passivo atteso che il fallito non ha la legittimazione sostanziale né la capacità processuale a contestare le pretese dei creditori, né è parte nel suddetto procedimento di verificazione (che non è un procedimento “contro” il fallito, bensì si propone solo l'accertamento della massa concorsuale in ordine alla quale il fallito è mera fonte di elementi di giudizio), atteso anche che il potere di quest'ultimo di interloquire o di intervenire non corrisponde ad un suo interesse autonomamente protetto, fatta eccezione per il caso in cui dalle questioni dedotte dipenda direttamente la possibilità di un giudizio penale per bancarotta a suo carico.

Cass. civ. n. 3167/1984

Il decreto, reso dal giudice delegato, a norma dell'art. 72 terzo comma della legge fallimentare, sulla richiesta di assegnazione di un termine al curatore, per l'eventuale subingresso al fallito in un contratto non ancora eseguito alla data del fallimento, al pari del decreto di autorizzazione del curatore medesimo alla manifestazione della relativa volontà, configura un atto interno di carattere ordinatorio, inerente alla gestione del patrimonio fallimentare, e non un provvedimento decisorio idoneo ad incidere sulle posizioni di diritto soggettivo dell'altro contraente, il quale resta sempre abilitato ad agire nei confronti della curatela per chiedere l'adempimento del contratto o lo scioglimento del rapporto. Ne consegue che detto decreto è reclamabile davanti al tribunale, ai sensi e nei modi fissati dall'art. 26 della legge fallimentare, la cui legittimità costituzionale è stata esclusa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981 solo nel diverso caso dei decreti decisori del giudice delegato in materia di riparto dell'attivo (e può essere messa in discussione esclusivamente nelle altre analoghe ipotesi di decreti di natura decisoria), e che, inoltre, avverso il decreto medesimo, così come avverso il provvedimento camerale adottato dal tribunale in esito al reclamo, deve essere negata l'esperibilità del ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 1307/1983

Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. ove proposto avverso i provvedimenti del giudice delegato al fallimento deve osservare il termine di sessanta giorni dalla data di deposito del provvedimento, non essendo prevista la notificazione dei provvedimenti del giudice delegato, e dovendo, a tutti gli effetti, equipararsi il deposito di essi nel fascicolo fallimentare alla notificazione degli stessi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 26 Legge fallimentare

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

D. A. Z. chiede
mercoledì 03/08/2022 - Puglia
“Sono stato curatore fallimentare, nominato dal Tribunale di XXX, per l’azienda Alfa SRL dal 14/10/1994 al 16/12/2016, data in cui mi è stato revocato l’incarico.
Preciso che nell’anno 2015 il Tribunale di XXX è stato soppresso, conseguentemente aggregato al Tribunale di YYY che ne ha recepito tutti gli atti e le procedure.
Il Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare di YYY, in data 02/08/2018 mi ha revocato, con provvedimento a sola propria firma (non adottato in Camera di Consiglio), i proventi e le spese liquidatemi dal Tribunale di XXX, nel corso degli anni, tutti con decreti in Camera di Consiglio; revoca disposta senza acquisire il Parere del Comitato dei Creditori e perdippiù non informa Collegiale dell’Ufficio Fallimentare del Tribunale di YYY.
A parere dello scrivente, nella procedura utilizzata per la revoca dei compensi vi sono più violazioni alle disposizioni in materia di legge fallimentare.
Chiedo, pertanto, se tale atto di revoca sia legittimo, tenendo presente il Tribunale, nel corso degli anni in cui ero in carica, non ha mai adottato alcun provvedimento monitorio nei confronti del sottoscritto.
Chiedo mi vengano indicate le eventuali disposizioni di legge violate, inoltre chiedo mi vengano indicate le Autorità eventualmente competenti a cui potermi rivolgere.”
Consulenza legale i 08/09/2022
In primo luogo va evidenziato che alla procedura di cui al quesito si applica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nonostante l’entrata in vigore in data 15.07.2022 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d’impresa); ciò in virtù della disciplina transitoria contenuta nell’art. 390 del codice della crisi d'impresa.

Venendo al merito della questione, l’art. 26 della l. fall. dispone che contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, possa essere proposto reclamo, mediante ricorso, rispettivamente al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale.
In ogni caso, a prescindere dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il provvedimento del giudice delegato che ci è stato messo a disposizione, veniva emesso in data 17.07.2018, pertanto, non sarebbe più impugnabile.

Si rappresenta, tuttavia, che il provvedimento in questione non dispone in sé la revoca dei compensi, ma ne presuppone la necessità; ciò che dispone, invece, è l’autorizzazione al nuovo curatore nominato a presentare richiesta di restituzione e risarcimento del danno, anche a mezzo di legale.
Tale potere rientra in quelli ad esso riconosciuti dall’art. 25 della l. fall..
Sarà, poi, il curatore a dover agire in giudizio per il tramite di un legale nominato e con autonomo e separato giudizio di merito per la richiesta di restituzione e risarcimento del danno.
Salvo che non sussistano ulteriori provvedimenti del Tribunale Fallimentare competente, si ritiene che il merito della questione della restituzione dei compensi verrà valutata, accertata ed eventualmente dichiarata nell’apposito giudizio che il nuovo curatore è stato autorizzato ad intraprendere.

Antonio C. chiede
lunedì 27/04/2020 - Sicilia
“Desidero cortesemente sapere se il reclamo avverso il decreto del Giudice Delegato o del Tribunale deve essere presentato con l’assistenza di un legale”
Consulenza legale i 13/05/2020
Il reclamo di cui all'art. 26 della Legge Fallimentare è un mezzo di impugnazione, che introduce un procedimento camerale avanti ad un Giudice in contraddittorio tra le parti.

Tale circostanza induce a ritenere che sia necessaria l'assistenza di un legale ai sensi degli arti. 82 e 83 c.p.c.

Peraltro, proprio l'assenza di una espressa disposizione che preveda la possibilità di procedere personalmente alla sottoscrizione del ricorso ex art. 26 L.F., come invece si può rinvenire nel caso di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., depone nel senso di ritenere necessaria l'assistenza legale per detto ricorso.

La risposta al quesito, pertanto, è che sia necessaria l’assistenza di un legale nel caso del reclamo ex art. 26 L.F.