(massima n. 1)
In tema di liquidazione dell'attivo nel concordato preventivo con cessione dei beni, all'ordinanza di vendita all'incanto emessa dal giudice delegato sono applicabili le disposizioni in tema di offerta di aumento di sesto previste dall'art. 584 cod. proc. civ. (compreso nel richiamo di cui all'art. 105 legge fall.) ed altresģ quelle sul regime dell'impugnabilitą di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non avendo essa natura di provvedimento meramente preparatorio; ne consegue che,per il parallelo richiamo all'art. 26 legge fall., essendo il termine per la predetta impugnazione decorrente dalla pubblicazione dell'avviso ex art. 570 cod. proc. civ., č inammissibile il reclamo al tribunale avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva. (Nella specie, il reclamo era fondato su pretesi vizi del provvedimento, mai impugnato, che aveva disposto la gara sull'offerta di aumento di sesto).