(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice delegato che, su istanza del curatore, ritiene non opponibile al fallimento la sentenza di accoglimento della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare (nella specie, di vendita di un immobile) pronunciata nei confronti del fallito, invitando la parte in cui favore č stata pronunciata a rilasciare il bene entro un determinato termine, riservandosi, in mancanza, l'adozione delle opportune iniziative, č espressione del potere ordinatorio del giudice delegato, in virtų del quale questi emana le direttive al curatore per l'ulteriore prosieguo della procedura e, perciō, dā luogo ad un atto privo dei caratteri di definitivitā e di decisorietā, inidoneo ad incidere sui diritti soggettivi del promissario acquirente. Pertanto, avverso detto provvedimento č proponibile ex art. 26, legge fall., reclamo al tribunale, mentre č inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, Cost., avverso il decreto che decide sul reclamo, in quanto anche quest'ultimo provvedimento č privo dei caratteri di decisorietā e definitivitā.