(massima n. 3)
In tema di reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 26 legge fall. (nel testo vigente anteriormente al d.l.vo n. 5 del 2006), il termine iniziale di decorrenza per la relativa presentazione coincide con la comunicazione del decreto alla parte, da effettuarsi, di regola, ai sensi degli artt. 136 e ss. c.p.c., ovvero con forme equipollenti, in grado di assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza del contenuto del provvedimento e la data in cui essa è avvenuta. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva ritenuto tardivo il reclamo, per superamento del termine di dieci giorni, avverso il decreto di cancellazione dei gravami ipotecari disposto dal giudice delegato, ritenendo che di tale provvedimento parte ricorrente non poteva dirsi essere venuta a conoscenza solo perchè avvisata in modo generico dell'autorizzazione giudiziale al trasferimento dei beni del fallito all'assuntore del concordato, dovendo, a tutto concedere, fissarsi la predetta conoscenza completa dalla successiva comunicazione dell'integrale decreto del giudice, effettuata successivamente con fax dal curatore alla reclamante).