(massima n. 1)
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, che non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, non si applica neppure alle cause riguardanti i reclami proposti contro i provvedimenti emessi dal giudice delegato nella fase di liquidazione dell'attivo, che nella procedura concorsuale hanno funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.