(massima n. 1)
In tema di fallimento, il reclamo ex art. 26 legge fall. assolve, nei riguardi degli atti esecutivi interni alla procedura concorsuale, ad una funzione di controllo assimilabile a quella che nella esecuzione individuale č propria della opposizione ex art. 617 c.p.c. Ne consegue che il procedimento introdotto con il reclamo ha natura di giurisdizione contenziosa e le parti non possono compiere personalmente alcun atto processuale, ma devono essere rappresentate da un procuratore legalmente esercente, a norma dell'art. 82, secondo comma, c.p.c.