(massima n. 3)
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica al procedimento di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare, considerata la funzione di tale reclamo sostitutiva delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi della procedura esecutiva individuale (artt. 615 e 617 c.p.c.), per le quali la legge (art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742, che richiama l'art. 92 ord. giudiz.) pone un'eccezione alla regola della sospensione; viceversa la sospensione si applica ai procedimenti di reclamo avverso il decreto del giudice delegato con cui è reso esecutivo il progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare, non avendo tale reclamo funzione sostitutiva delle predette opposizioni, atteso che le controversie che sorgono, nell'esecuzione individuale, in ordine al riparto della somma ricavata dalla vendita, non danno luogo ad opposizione agli atti esecutivi (né, ovviamente, ad opposizione all'esecuzione), bensì alla specifica procedura di cui all'art. 512 - cui rinviano anche gli artt. 542 e 598 - c.p.c.