(massima n. 1)
Lo spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 legge fall., colpisce tutti i beni rinvenuti nella sua disponibilitą a qualsiasi titolo alla data del fallimento, giustificando l'acquisizione di essi alla massa attiva in via diretta, se effettivamente a lui appartenenti, o mediante sigillatura, se si tratti di beni rinvenuti presso il fallito ma di terzi che, in quella sede, non abbiano svolto contestazioni, conseguendone, in ogni caso, l'onere per il terzo opponente di esperire lo strumento generale della rivendica, ex art. 103 legge fall.; ne consegue l'inammissibilitą del reclamo, proposto ex art. 26 legge fall., avverso il decreto di acquisizione emesso dal giudice delegato relativamente ai beni rinvenuti in una cassetta di sicurezza, intestata al terzo ricorrente ma nella disponibilitą del fallito, delegato all'accesso.