(massima n. 1)
La decisione sul reclamo avverso l'autorizzazione del giudice delegato a richiedere la partita IVA dopo la chiusura del fallimento non ha ad oggetto una controversia sui diritti, trattandosi di un atto con meri effetti ordinatori endoprocedimentali, che non preclude la possibilitā di accertare in sede contenziosa la pretesa illegittima dell'uso della partita IVA da parte del curatore e dei relativi atti ovvero di revocare l'autorizzazione medesima al giudice delegato; ne consegue che, nella specie, difetta tanto il carattere della decisorietā che quello della definitivitā e che, pertanto, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. č inammissibile.