(massima n. 1)
È inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall. proposto avverso atto del notaio delegato alla vendita di immobili, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., dal giudice delegato al fallimento, atteso che il rimedio in questione è consentito esclusivamente avverso atti del predetto giudice, al quale, peraltro, l'interessato può rivolgere reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del notaio e, quindi, eventualmente reclamare, ai sensi dell'art. 26 cit., avverso il provvedimento in tale sede emesso dal giudice.