(massima n. 1)
Nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al d.l.vo n. 5 del 2006 e tuttora regolate, ai sensi dell'art. 150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento - per essere soggetto alla vendita forzata - può proporre, finchè la vendita non abbia avuto luogo, opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 619 c.p.c., essendo invece esclusa l'esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dall'art. 26 legge fall. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, qualificando come reclamo endofallimentare l'opposizione di terzo, ne aveva dichiarato l'inammissibilità, per tardiva proposizione rispetto alla notifica del provvedimento di vendita).