(massima n. 1)
In tema di giudizio di rendiconto del curatore, ai sensi dell'art. 116 legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, anteriore al d.l.vo n. 5 del 2006 - la contestazione svolta dal debitore avanti al giudice delegato preclude che questi possa dichiarare l'approvazione del rendiconto stesso, essendo necessario rimettere le parti ex art. 189 c.p.c. avanti al collegio, cui solo compete pronunciare in sede contenziosa; ne consegue che anche il termine entro cui proporre reclamo al collegio avverso il predetto decreto del giudice delegato, che ha indubbia natura decisoria - e lede il fondamentale diritto del fallito al giudizio da parte del giudice naturale precostituto per legge, ex art. 25 Cost. - non č di tre giorni, bensė di dieci giorni, come previsto dall'art. 26 legge fall. per i provvedimenti ordinatori. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione senza rinvio, sia del provvedimento del giudice delegato, sia dell'ordinanza con cui il collegio aveva erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo, perchč tardivo).