(massima n. 1)
I provvedimenti del giudice delegato emessi in sede di liquidazione dei beni del fallimento sono assoggettabili ai rimedi endofallimentari (reclamo ex art. 26 legge fall.), analogamente a quanto avviene nell'espropriazione forzata individuale attraverso l'opposizione agli atti esecutivi. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così escluso l'esperibilità dell'actio nullitatis avverso il provvedimento con il quale il G.D. aveva proceduto alla vendita con incanto in lotti separati di un complesso fondiario soggetto a perdurante vincolo di indivisibilità trentennale ex art. 11 della legge n. 817 del 1971, rilevando come la pretesa indivisibilità del fondo — impregiudicata la questione se al fallimento fosse o meno opponibile il vincolo de quo — atteneva alle modalità di liquidazione del bene, e non elideva il potere del G.D. di disporre la vendita ex art. 108 legge fall., né rendeva abnorme il provvedimento di vendita in lotti separati, provvedimento che andava, pertanto, impugnato con reclamo ex art. 26 legge fall.).