(massima n. 1)
I provvedimenti decisori emessi dal Giudice delegato nell'ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali previste dal R.D. 13 marzo 1942, n. 267 sono impugnabili con il reclamo davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 26 L. fall. nel termine di dieci giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, non risultando l'istituto del reclamo espunto dall'ordinamento per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 42/81, n. 303/85 e n. 55/86 le quali operano nel diverso senso di assoggettare il reclamo stesso alle disposizioni del rito camerale e agli artt. 737 e seguenti c.p.c. con riguardo all'entitą del termine per la sua proposizione ed alla relativa decorrenza, nonché alle garanzie del contraddittorio ed all'obbligo della motivazione (giusto disposto dall'art. 26 della L. fall. come modificato dalle sentenze additive della Corte Costituzionale n. 303/85 e 156/86) , con conseguente inammissibilitą dell'eventuale ricorso per cassazione proposto direttamente avverso i provvedimenti del G.D., e non avverso il decreto del tribunale adottato, con riferimento ad essi, in sede di gravame, ex art. 26 citato.