(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, il P.M. non è legittimato a proporre reclamo, ai sensi degli artt. 26 e 164 della legge fall., avverso il decreto di liquidazione delle competenze professionali spettanti ai difensori del liquidatore e della procedura per l'attività prestata nel giudizio di risoluzione del concordato, non essendo detta legittimazione ricollegabile né al suo intervento nella procedura, il quale, pur essendo previsto dall'art. 162 della legge fall. a garanzia dell'interesse generale al corretto ingresso e svolgimento della procedura esdebitatoria, non costituisce espressione di un potere d'azione, tale da abilitarlo all'impugnazione ai sensi degli artt. 70, primo comma, n. 1 e 72, primo comma, c.p.c., né all'art. 740 c.p.c., non trattandosi di decreto emesso all'esito di un procedimento camerale nel quale sia richiesto il suo parere, né infine all'art. 11, quinto comma, della legge n. 319 del 1980, non essendo la funzione del difensore equiparabile a quella degli ausiliari del giudice.