(massima n. 1)
In tema di reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 26, comma terzo, legge fall. (mod. dal d.l.vo n. 5 del 2006), il termine di dieci giorni decorre, per l'istante, dalla comunicazione integrale del provvedimento o dalla sua notificazione fatta dal curatore con modalitą idonee a garantirne l'avvenuta ricezione (posta, posta elettronica, telefax); pertanto, nel caso in cui il curatore si sia limitato a dare comunicazione dell'esito negativo dell'istanza, realizzando solo una parziale ed incompleta conoscenza del provvedimento, deve applicarsi il termine lungo di novanta giorni, di cui al quarto comma dell'articolo richiamato.