Cass. civ. n. 15200/2015
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto, nell'ambito di una procedura concorsuale, in pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto del giudice delegato che abbia ammesso o escluso, in tutto o in parte, la pretesa creditoria ex art. 95, terzo comma, legge fall., non essendo più utilizzabile lo strumento di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., quando il giudice del merito abbia reso una decisione anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, laddove il suddetto provvedimento del giudice delegato ha natura decisoria, è idoneo, ove non tempestivamente opposto, ad acquisire efficacia di giudicato endoprocedimentale e l'eventuale successiva opposizione instaura un giudizio diverso da quello concluso mediante esso.
Cass. civ. n. 7287/2013
In tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, terzo comma, n. 4, legge fall. (nel testo novellato a seguito del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, e del correttivo d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169), quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. (Così statuendo, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che aveva ammesso solo parzialmente in via ipotecaria il credito azionato, in assenza di adeguata precisazione circa l'individuazione dell'oggetto della prelazione, posto che la banca ricorrente si era limitata ad indicare genericamente di aver allegato alla domanda di ammissione al passivo "la documentazione attestativa" di due ipoteche volontarie e che "da dette produzioni era facilmente ricavabile la descrizione del bene").
Cass. civ. n. 1523/2013
In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, la sola circostanza che un creditore ammesso al passivo - il quale abbia eletto domicilio nel comune sede del tribunale procedente - sia risultato "sconosciuto" all'indirizzo indicato all'atto della comunicazione del deposito del rendiconto del curatore (disposta ai sensi dell'art. 116 legge fall. anteriore al d.l.vo n. 5 del 2006), non consente il deposito nella cancelleria dello stesso tribunale procedente, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, legge fall., del successivo avviso del curatore concernente il deposito del progetto di ripartizione finale dell'attivo, ciò traducendosi in una violazione della necessaria effettività della tutela giurisdizionale e, al contempo, della distinzione delle fasi della procedura, cui gli avvisi si riferiscono.
Cass. civ. n. 18962/2011
In tema di ammissione al passivo in una procedura di amministrazione straordinaria, il principio di infrazionabilità del credito, secondo cui un credito, per poter essere insinuato in via tardiva, deve essere diverso per "petitum" e "causa petendi" da quello fatto valere in via tempestiva, non può essere interpretato in maniera formalistica, così da determinare la preclusione di qualsiasi domanda che, pur trovando la propria fonte nel medesimo fatto storico dal quale è sorto il credito già ammesso in sede di verifica, sia fondata su un titolo diverso, integrante una nuova fattispecie giuridica sostanziale, alla quale si ricolleghi un diverso tema di indagine e di decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, pur correggendone la motivazione, la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di ammissione tardiva di un credito vantato - verso la società appaltatrice insolvente - a titolo di risarcimento del danno conseguente alla rescissione di un contratto di appalto pubblico, riconoscendo la diversità di titolo rispetto al credito restitutorio, facente capo allo stesso appaltante e già ammesso in via tempestiva, a seguito della menzionata rescissione, operata unilateralmente dalla committente ex art. 340 della legge n. 2248 del 1865, All. F).
Cass. civ. n. 9623/2010
La domanda di rivendicazione di somme già acquisite ad un fallimento deve essere proposta nelle forme previste dagli artt. 93 e segg. o 101 della legge fall., in quanto il relativo procedimento è l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase di cognizione, implicando la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori. Ne consegue che se il creditore che pretende d'essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l'accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilità del credito, abbia attivato il procedimento camerale endofallimentare con l'istanza al giudice delegato ed abbia poi reclamato al tribunale il provvedimento negativo emesso al riguardo, il procedimento tutto è affetto da radicale nullità, che il giudice di legittimità (investito del ricorso ex art. 111 Cost. contro il decreto di rigetto del tribunale) è tenuto pregiudizialmente a rilevare d'ufficio, cassando senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere proposta con l'originaria istanza diretta al giudice delegato (attivato nell'ambito dei suoi poteri ex art. 25 legge fall.), ma la controversia doveva essere promossa nelle forme di cui agli artt. 93 o 101 della legge fall. (Fattispecie relativa alla richiesta di restituzione di somma versata sul conto corrente intestato al fallito dopo l'apertura del fallimento).
Cass. civ. n. 19697/2009
In tema di fallimento, qualora sia applicabile la disciplina c.d. intermedia prevista dal D.L.vo n. 5 del 2006 per le procedure apertesi nel periodo compreso tra il 16 luglio 2006 ed il 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore delle ulteriori modifiche apportate al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dal D.L.vo n. 169 del 2007), il termine di decadenza previsto dall'art. 93, settimo comma, della legge fall. per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo si riferisce esclusivamente al procedimento di verificazione dei crediti, caratterizzato da sommarietà della cognizione, speditezza dell'istruttoria e non obbligatorietà dell'assistenza tecnica del creditore, mentre nel successivo giudizio di opposizione, avente natura di giudizio a cognizione piena, il creditore può indicare nel ricorso introduttivo i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti, verificandosi altrimenti una lesione del diritto di difesa del creditore, che sarebbe tenuto a produrre i documenti entro lo stesso termine fissato per il deposito dello stato passivo da parte del curatore, e non essendo applicabile la disciplina di cui all'art. 345 c.p.c., in quanto l'opposizione non è qualificabile come appello. (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 15103/2005
In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti ex art. 93 legge fall. comporta che tutte le successive notificazioni vengano effettuate al domicilio eletto, con conseguente nullità della notifica del ricorso in impugnazione, ai sensi dell'art. 100 della medesima legge, che sia effettuata — anziché presso il domicilio eletto — presso la sede legale del creditore la cui ammissione al passivo sia contestata. Tale nullità, peraltro, resta sanata, con efficacia ex tunc dall'avvenuta costituzione in giudizio del creditore medesimo.
Cass. civ. n. 9016/2000
In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti ex art. 93 comma secondo L. fall. comporta che tutte le successive notificazioni vengano compiute al domicilio eletto, e non presso altro luogo (nella specie, presso la sede legale di un ente pubblico), secondo un principio applicabile anche in tema di amministrazione straordinaria, giusta richiamo dell'art. 209 cpv. legge citata, mentre, in mancanza della detta elezione di domicilio, le notificazioni vanno eseguite presso la cancelleria del tribunale.
Cass. civ. n. 1805/1990
In tema di sospensione dei termini feriali, dall'1 agosto al 15 settembre, ex legge 742 del 1969, la deroga prevista dall'art. 92 ord. giud., richiamato dall'art. 3 legge n. 742 citata, con riguardo alle cause «relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti», non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare (nella specie giudizio per la restituzione di titolo depositato da creditore insinuato, ex art. 93 legge fall.).
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Poiché l'insinuazione della cambiale nel passivo del fallimento di uno degli obbligati non preclude al creditore l'azione cambiaria contro gli altri coobbligati, la restituzione del titolo depositato, a tal fine richiesta dal creditore insinuato, non può essere rifiutata dal giudice delegato, a meno che non risulti dagli atti il già avvenuto pagamento della cambiale stessa da parte del debitore o di terzi.