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Articolo 93 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Domanda di ammissione al passivo

Dispositivo dell'art. 93 Legge fallimentare

(1) La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma.

L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso contiene:

  1. 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
  2. 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione (2);
  3. 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  4. 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione (3), [anche in relazione alla graduazione del credito] (4) nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  5. 5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore (5).

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario (6).

Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31 bis, secondo comma (7).

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi (8) del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

[I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.] (9)

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
I primi due commi sono stati modificati dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha aggiunto anche il terzo comma ("L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale").
(2) La riforma ha accorpato le domande di insinuazione di crediti e quelle di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili, che in precedenza erano distinte.
(3) Trattandosi di privilegio speciale, non è in realtà necessario descrivere i beni sul quale esso si esplica, in quanto questo titolo di prelazione è accordato in base alla causa del credito: l'individuazione dei beni potrà essere fatta al momento del riparto.
(4) Espressione soppressa dal d.lgs. 169/2007, in quando ritenuta superflua.
(5) Il numero 5) è stato modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(6) Spetta al giudice verificare se sussiste un valido titolo di prelazione.
(7) Il comma è stato modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(8) Per determinare la data certa delle scritture private, si applica l'art. 2704 del c.c.: in sede di verifica dei crediti, è sufficiente produrre documentazione idonea a dimostrare la propria pretesa, senza che l'eventuale mancanza della data impedisca il riconoscimento del diritto.
(9) Il comma è stato soppresso dal d.lgs. 169/2007. Ora il creditore può depositare documenti fino all'udienza di verificazione dello stato passivo, ed anche oltre, se l'integrazione probatoria serve a replicare ad eventuali eccezioni del curatore.

Ratio Legis

La domanda di insinuazione al passivo è l'atto con cui il creditore del fallito fa valere la propria pretesa. La norma in commento ne descrive le modalità operative, che sono state recentemente snellite e velocizzate con l'introduzione dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

6 L’articolo 6 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo V della legge fallimentare.
La modifica al terzo comma, numero 4) dell’articolo 93 del r.d. - ad opera del comma 1 - elimina l’obbligo, per il creditore concorrente, di indicare oltre che l’eventuale titolo di prelazione che assiste il credito insinuato al passivo e la descrizione del bene sul quale la prelazione speciale si esercita, anche la graduazione del credito; in realtà, l’individuazione del grado del diritto di prelazione non si presta a valutazioni, discendendo direttamente dalla legge e, una volta indicato il tipo di prelazione in sede di verificazione dello stato passivo, la graduazione fa effettuata in sede di riparto. Per le stesse ragioni viene soppresso il secondo comma dell’articolo 96 che imponeva al giudice delegato di indicare, con il provvedimento di accoglimento della domanda, anche il grado dell’eventuale diritto di prelazione.
L’abrogazione del settimo comma dell’articolo 93 elimina, in coerenza con le modifiche apportate all’articolo 95 del r.d., secondo comma, l’obbligo di depositare, a pena di decadenza, la documentazione non presentata con la domanda di ammissione al passivo, almeno quindici giorni prima dell’udienza di verificazione.
Difatti, con la modifica dell’articolo da ultimo citato – ad opera del comma 2 –, è stato profondamente modificato il procedimento di formazione del progetto di stato passivo, in quanto, una volta venuta meno la decadenza di cui si è appena fatto cenno, si è consentito al creditore di depositare, fino al giorno dell’udienza di verificazione dello stato passivo i documenti integrativi, resi necessari a seguito delle conclusioni e delle eccezioni sollevate dal curatore. Si è così superato la fase di stallo che poteva venirsi a creare qualora si impedisse al creditore, oramai decaduto, di superare con una nuova produzione documentale le conclusioni e le eccezioni del curatore, costringendolo, in tal modo, a proporre impugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo per ottenere un’ammissione che poteva essergli accordata, con evidente economia processuale, anche in sede di verificazione dello stato passivo. Nel silenzio della norma risulta ugualmente chiaro che il contraddittorio si cristallizzerà soltanto all’udienza e che in quella sede il curatore avrà la possibilità di prendere definitivamente posizione sulla domanda di cui sia stata integrata la documentazione probatoria.

Massime relative all'art. 93 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 15200/2015

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto, nell'ambito di una procedura concorsuale, in pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto del giudice delegato che abbia ammesso o escluso, in tutto o in parte, la pretesa creditoria ex art. 95, terzo comma, legge fall., non essendo più utilizzabile lo strumento di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., quando il giudice del merito abbia reso una decisione anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, laddove il suddetto provvedimento del giudice delegato ha natura decisoria, è idoneo, ove non tempestivamente opposto, ad acquisire efficacia di giudicato endoprocedimentale e l'eventuale successiva opposizione instaura un giudizio diverso da quello concluso mediante esso.

Cass. civ. n. 7287/2013

In tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, terzo comma, n. 4, legge fall. (nel testo novellato a seguito del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, e del correttivo d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169), quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. (Così statuendo, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che aveva ammesso solo parzialmente in via ipotecaria il credito azionato, in assenza di adeguata precisazione circa l'individuazione dell'oggetto della prelazione, posto che la banca ricorrente si era limitata ad indicare genericamente di aver allegato alla domanda di ammissione al passivo "la documentazione attestativa" di due ipoteche volontarie e che "da dette produzioni era facilmente ricavabile la descrizione del bene").

Cass. civ. n. 1523/2013

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, la sola circostanza che un creditore ammesso al passivo - il quale abbia eletto domicilio nel comune sede del tribunale procedente - sia risultato "sconosciuto" all'indirizzo indicato all'atto della comunicazione del deposito del rendiconto del curatore (disposta ai sensi dell'art. 116 legge fall. anteriore al d.l.vo n. 5 del 2006), non consente il deposito nella cancelleria dello stesso tribunale procedente, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, legge fall., del successivo avviso del curatore concernente il deposito del progetto di ripartizione finale dell'attivo, ciò traducendosi in una violazione della necessaria effettività della tutela giurisdizionale e, al contempo, della distinzione delle fasi della procedura, cui gli avvisi si riferiscono.

Cass. civ. n. 18962/2011

In tema di ammissione al passivo in una procedura di amministrazione straordinaria, il principio di infrazionabilità del credito, secondo cui un credito, per poter essere insinuato in via tardiva, deve essere diverso per "petitum" e "causa petendi" da quello fatto valere in via tempestiva, non può essere interpretato in maniera formalistica, così da determinare la preclusione di qualsiasi domanda che, pur trovando la propria fonte nel medesimo fatto storico dal quale è sorto il credito già ammesso in sede di verifica, sia fondata su un titolo diverso, integrante una nuova fattispecie giuridica sostanziale, alla quale si ricolleghi un diverso tema di indagine e di decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, pur correggendone la motivazione, la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di ammissione tardiva di un credito vantato - verso la società appaltatrice insolvente - a titolo di risarcimento del danno conseguente alla rescissione di un contratto di appalto pubblico, riconoscendo la diversità di titolo rispetto al credito restitutorio, facente capo allo stesso appaltante e già ammesso in via tempestiva, a seguito della menzionata rescissione, operata unilateralmente dalla committente ex art. 340 della legge n. 2248 del 1865, All. F).

Cass. civ. n. 9623/2010

La domanda di rivendicazione di somme già acquisite ad un fallimento deve essere proposta nelle forme previste dagli artt. 93 e segg. o 101 della legge fall., in quanto il relativo procedimento è l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase di cognizione, implicando la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori. Ne consegue che se il creditore che pretende d'essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l'accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilità del credito, abbia attivato il procedimento camerale endofallimentare con l'istanza al giudice delegato ed abbia poi reclamato al tribunale il provvedimento negativo emesso al riguardo, il procedimento tutto è affetto da radicale nullità, che il giudice di legittimità (investito del ricorso ex art. 111 Cost. contro il decreto di rigetto del tribunale) è tenuto pregiudizialmente a rilevare d'ufficio, cassando senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere proposta con l'originaria istanza diretta al giudice delegato (attivato nell'ambito dei suoi poteri ex art. 25 legge fall.), ma la controversia doveva essere promossa nelle forme di cui agli artt. 93 o 101 della legge fall. (Fattispecie relativa alla richiesta di restituzione di somma versata sul conto corrente intestato al fallito dopo l'apertura del fallimento).

Cass. civ. n. 19697/2009

In tema di fallimento, qualora sia applicabile la disciplina c.d. intermedia prevista dal D.L.vo n. 5 del 2006 per le procedure apertesi nel periodo compreso tra il 16 luglio 2006 ed il 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore delle ulteriori modifiche apportate al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dal D.L.vo n. 169 del 2007), il termine di decadenza previsto dall'art. 93, settimo comma, della legge fall. per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo si riferisce esclusivamente al procedimento di verificazione dei crediti, caratterizzato da sommarietà della cognizione, speditezza dell'istruttoria e non obbligatorietà dell'assistenza tecnica del creditore, mentre nel successivo giudizio di opposizione, avente natura di giudizio a cognizione piena, il creditore può indicare nel ricorso introduttivo i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti, verificandosi altrimenti una lesione del diritto di difesa del creditore, che sarebbe tenuto a produrre i documenti entro lo stesso termine fissato per il deposito dello stato passivo da parte del curatore, e non essendo applicabile la disciplina di cui all'art. 345 c.p.c., in quanto l'opposizione non è qualificabile come appello. (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 15103/2005

In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti ex art. 93 legge fall. comporta che tutte le successive notificazioni vengano effettuate al domicilio eletto, con conseguente nullità della notifica del ricorso in impugnazione, ai sensi dell'art. 100 della medesima legge, che sia effettuata — anziché presso il domicilio eletto — presso la sede legale del creditore la cui ammissione al passivo sia contestata. Tale nullità, peraltro, resta sanata, con efficacia ex tunc dall'avvenuta costituzione in giudizio del creditore medesimo.

Cass. civ. n. 9016/2000

In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti ex art. 93 comma secondo L. fall. comporta che tutte le successive notificazioni vengano compiute al domicilio eletto, e non presso altro luogo (nella specie, presso la sede legale di un ente pubblico), secondo un principio applicabile anche in tema di amministrazione straordinaria, giusta richiamo dell'art. 209 cpv. legge citata, mentre, in mancanza della detta elezione di domicilio, le notificazioni vanno eseguite presso la cancelleria del tribunale.

Cass. civ. n. 1805/1990

In tema di sospensione dei termini feriali, dall'1 agosto al 15 settembre, ex legge 742 del 1969, la deroga prevista dall'art. 92 ord. giud., richiamato dall'art. 3 legge n. 742 citata, con riguardo alle cause «relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti», non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare (nella specie giudizio per la restituzione di titolo depositato da creditore insinuato, ex art. 93 legge fall.).

Poiché l'insinuazione della cambiale nel passivo del fallimento di uno degli obbligati non preclude al creditore l'azione cambiaria contro gli altri coobbligati, la restituzione del titolo depositato, a tal fine richiesta dal creditore insinuato, non può essere rifiutata dal giudice delegato, a meno che non risulti dagli atti il già avvenuto pagamento della cambiale stessa da parte del debitore o di terzi.

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relative all'articolo 93 Legge fallimentare

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Antonio chiede
sabato 11/06/2016 - Calabria
“La Società che amministro (A), opposta ad un decreto ingiuntivo con riconvenzionale, per rifusione danni da mancato completamento di uno stabilimento industriale con formula “chiavi in mano”, ha riassunto il procedimento, in seguito al fallimento della società inadempiente (B).
Il curatore di B, nella comparsa di costituzione e risposta, ha invitato la società A ad insinuarsi nel passivo fallimentare, relativamente alla riconvenzionale.
La domanda di insinuazione nel passivo della società B, fatta entro pochi giorni dalla costituzione in giudizio della curatela, è stata considerata tardiva, in quanto prodotta 5 giorni prima dell’analisi delle domande di insinuazione al passivo proposte nei termini.
Essendo presente nell’insinuazione della società A anche una richiesta di rifusione per contributi pubblici non erogati in parte e, comunque, alla data di presentazione della domanda di insinuazione non revocati, il Giudice delegato, su proposta del curatore, non ha ammesso il credito chirografario chiesto con la seguente motivazione:
“esclude il credito perché risulta, al momento, sfornito di prova”.
Da 15 giorni è pervenuta la revoca del Ministero, che dovrebbe sopperire alla mancanza di prove.
Si chiede, anche se la domanda non ammessa è stata considerata tardiva, se e in base a quale norma si può rinunciare al ricorso in opposizione nei confronti del curatore (ex artt. 98 e 99 L.F-) e presentare una nuova domanda di insinuazione al passivo, rimodulando gli importi da inserire nel passivo di B nel modo seguente:
• in prededuzione ( ex art. 111 L.F.) per la parte di contributo ricevuto e da restituire al Ministero;
• come credito privilegiato per la restante parte del contributo non erogato;
• come credito chirografario per i macchinari ed altro non forniti.
Se è indispensabile il ricorso in opposizione alla decisione del Giudice delegato, presente l’elemento nuovo per la revoca dei contributi, è possibile rimodulare il credito chiesto nella domanda di insinuazione al passivo di B da chirografario in prededuzione, privilegiato e chirografario.
Inoltre, la nuova domanda o il ricorso in opposizione, presentati in un procedimento di pre fallimento, possono avere valenza al fine di un rinvio della dichiarazione di fallimento; se si è utile conoscere qualche pronunciamento in merito.
In attesa di risposta urgente si ringrazia.
D. L. - ALICE”
Consulenza legale i 16/06/2016
In relazione alla prima delle domande poste nel quesito, non risulta ben chiaro, dalla formulazione dello stesso, se per “rinuncia al ricorso in opposizione” (ai sensi degli artt. 98 e 99 L.F.) si debba intendere rinuncia ad un procedimento già iniziato (la società A avrebbe quindi già presentato opposizione allo stato passivo del fallimento ma vorrebbe, ora, rinunciare per riformulare una nuova domanda di ammissione al passivo), oppure, diversamente, quale rinuncia preventiva a promuovere un giudizio di opposizione allo stato passivo.

Qualunque sia la fattispecie concreta, in ogni caso, ciò che pare più rilevante è che è sempre possibile la rinuncia, sia al giudizio pendente (ai sensi dell’art. 306 del c.p.c., che si applica per analogia anche al procedimento fallimentare, ovviamente nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma in questione e con rifusione delle spese a favore del fallimento) sia alla domanda di insinuazione al passivo già presentata ed ammessa, tempestivamente o tardivamente poco importa.
Afferma in proposito, sotto quest’ultimo profilo, la Corte di Cassazione: “La rinuncia all'ammissione al passivo da parte del creditore ivi già ammesso non incide sul diritto di credito azionato, sicché non preclude la possibilità di far valere nuovamente, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione in via tardiva, il diritto sostanziale già dedotto, anche da parte di chi, nelle more, se ne sia reso cessionario.” (Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 2016, n. 814).

Come si legge nella massima, ovviamente la nuova domanda sarà tardiva, e come tale non consentirà di partecipare ai riparti già avvenuti (ovvero l’istante potrà soddisfarsi solo sulle somme che verranno liquidate dalla Procedura da quel momento in poi).
La nuova domanda di ammissione al passivo potrà, poi, senza problemi, essere riformulata nel contenuto, qualificando il credito in modo diverso.

Si sottolinea (e con ciò si risponde altresì alla seconda domanda posta nel quesito) come l’indispensabilità – quindi, più tecnicamente, l’obbligatorietà – del ricorso in opposizione allo stato passivo, si ha solo qualora la prima domanda di ammissione al passivo, esatta nel contenuto (cioè l’istante, al contrario di quello che accade nel caso concreto in esame, non la vuole modificare) venga respinta e quindi non ci sia altro modo, per far ammettere il credito, che ricorrere avanti al giudice.

Viceversa, qualora l’istante voglia semplicemente modificare una domanda già presentata ed ammessa nel contenuto (come nella fattispecie, in cui si ritiene di doverla riformulare in maniera più corretta), dovrà necessariamente rinunciarvi e presentarne, come già detto poc’anzi, una nuova, ovviamente con il limite della tardività.

Non è invece possibile, una volta presentata ed accolta una domanda di ammissione al passivo, modificarne successivamente il contenuto, facendo salvi tuttavia il termine di presentazione e la decisione di ammissione del relativo credito già intervenuta, perché quest’ultima si è basata sulla richiesta del creditore così come formulata in prima battuta.

Purtroppo, così com’è posta, non è chiara né corretta l’ultima domanda di cui al quesito (rispetto alla quale si attendono, eventualmente, precisazioni): sia la domanda di ammissione al passivo, infatti, che il ricorso in opposizione sono atti interni al Fallimento.

Più precisamente, il procedimento pre-fallimentare, disciplinato dall’art. 15 L.F., è finalizzato all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento; una volta che il Giudice, verificata l’esistenza di tali presupposti, dichiari il Fallimento ed apra la relativa procedura concorsuale si presentano le domande di ammissione al passivo dei vari crediti ed, eventualmente, si propongono i ricorsi avverso i progetti di stato passivo ritenuti non corretti e fondati giuridicamente. Si tratta, com’è evidente, di accadimenti che si verificano solamente all’interno del Fallimento già dichiarato e che non appartengono ad una fase pre-fallimentare.