(massima n. 1)
È inammissibile il reclamo proposto per l'impugnazione congiunta di più provvedimenti separati ed autonomi del giudice delegato al fallimento, tanto più quando per molti di essi, emessi in tempi diversi (nella specie, oltre due mesi prima), il reclamante sia ampiamente decaduto dall'impugnazione, operando detta decadenza ope legis allo scadere del termine previsto ex art.26 legge fall. e decorrente dalla conoscenza dei provvedimenti stessi.