(massima n. 1)
La legittimazione del fallito, in qualitā di soggetto passivo dell'esecuzione concorsuale, a proporre reclamo avverso i decreti pronunciati dal giudice delegato nell'ambito della giurisdizione esecutiva del processo fallimentare (nella specie, un decreto con cui erano state risolte contestazioni riguardanti la regolaritā formale dell'atto di aggiudicazione dei beni compresi nell'attivo fallimentare), e quindi a partecipare al relativo procedimento, nell'ipotesi in cui lo stesso sia attivato da terzi, non consente di ritenere ammissibile la sua costituzione nel giudizio di cassazione nč il ricorso incidentale da lui eventualmente proposto, qualora egli non abbia partecipato al precedente grado di giudizio, essendo la legittimazione all'impugnazione circoscritta alle parti nei cui confronti č stato pronunciato il provvedimento decisorio impugnato, e dovendosi quindi qualificare la predetta costituzione come intervento volontario, il quale non č ammissibile nel giudizio di legittimitā, in assenza di un'espressa previsione normativa.