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Articolo 482 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Impugnazione per violenza o dolo

Dispositivo dell'art. 482 Codice Civile

L'accettazione(1) dell'eredità si può impugnare [483, 1324 c.c.] quando è effetto di violenza [1434 ss. c.c.](2) o di dolo [1439 c.c.](3).

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [1442 c.c.](4).

Note

(1) L'accettazione può essere impugnata sia se avvenuta in forma espressa (v. art. 475 del c.c.) che tacita (v. art. 476 c.c.). In tale ultima ipotesi, in mancanza di un negozio giuridico, l'azione mira ad eliminare il significato concludente del comportamento cui è conseguita l'accettazione.
(2) Occorre distinguere tra la violenza fisica e quella morale. La prima consiste in una coazione psicologica della volontà del soggetto (es. la minaccia), la seconda in un costringimento fisico (es. obbligare taluno a firmare guidando la sua mano). I rimedi esperibili sono rispettivamente l'azione di annullamento (v. art. 1441 del c.c.) e quella di nullità (v. art. 1418 ss. c.c.).
(3) Si ha dolo quando un soggetto trae in inganno un altro, inducendolo a concludere un negozio giuridico che non avrebbe altrimenti voluto.
(4) L'azione di annullamento può essere promossa dalla parte nel cui interesse è prevista dalla legge.
La sentenza di annullamento priva di efficacia l'accettazione con effetto ex tunc. Viene, di conseguenza, ripristinata la situazione giuridica esistente anteriormente al negozio impugnato.
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni che decorrono dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo.

Ratio Legis

Si vuole tutelare la libertà del chiamato di accettare l'eredità, predisponendo degli strumenti di tutela esperibili laddove questi sia stato vittima di dolo o violenza.

Spiegazione dell'art. 482 Codice Civile

La norma in esame disciplina l'impugnazione dell'accettazione dell'eredità.

Quanto all'ambito di applicazione la dottrina prevalente ritiene che la suddetta disciplina si applichi tanto all'accettazione espressa (art. 475 del codice civile) quanto a quella tacita (art. 476 del codice civile) relativamente alla quale il vizio andrebbe ad escludere la concludenza del comportamento da cui la legge farebbe discendere l'accettazione dell'eredità.

Stante la genericità della portata del dispositivo, la norma andrà integrata ai sensi dell'art. 1324 del codice civile con la disciplina relativa alla violenza e al dolo contrattuale di cui agli artt. 1434-1440 del codice civile.

In particolare con riferimento alla violenza parte della dottrina ritiene che la norma in esame si riferisca oltre che alla violenza morale anche a quella fisica o assoluta essendo discusso al riguardo se la sanzione rimanga l'annullabilità o sia da rinvenire in dette ipotesi la radicale nullità del negozio.



Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 482 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Paola D. G. chiede
giovedì 01/09/2016 - Abruzzo
“In data 15/06/2006 mio nonno è venuto a mancare, successivamente è stato rinvenuto un testamento datato 03/06/2006 nel quale ha lasciato quasi l’intera proprietà a una delle sue tre figlie, destinando una piccola parte, tra l’altro indivisibile, alle altre due, pari al 1% dell’intero patrimonio.
La beneficiaria del testamento (Tizia) si è affrettata a pubblicarlo in data 17/07/2006, unica firmataria; ha presentato la dichiarazione di successione da sola, unica firmataria in data 17/05/ 2007; successivamente, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica firmataria), datata 18/04/2007, ha ritirato una somma di 3.000,00 € da un libretto bancario cointestato con il defunto padre. In banca per ritirare la somma residuale di 3000,00 € si è fatta accompagnare dalle due sorelle, le quali hanno sottoscritto l’estinzione del libretto dichiarandosi eredi in data 18.05.2007
Quesiti:
L’operazione fatta in banca, riportante la data del giorno successivo alla dichiarazione di successione, può essere considerata come accettazione all’eredità da parte delle due sorelle estromesse dal testamento ?
Essendo Tizia cointestataria del libretto con il Padre avrebbe potuto operare anche da sola, come risulta dall’estratto per riassunto del conto libretto, infatti, dopo la morte del Padre la stessa ha prelevato per ben tre volte da sola.
Io sottoscritta, come posso far valere i miei diritti di discendente di una delle estromesse e recuperare la parte del patrimonio spettante? Visto che mia madre non ha mai chiesto la riduzione all’eredità lesa e non vuole darmi l’autorizzazione a procedere per il recupero ?
Sottolineo che ormai sono trascorsi dieci anni dalla morte di mio nonno.
Spero che possiate trovare la soluzione al mio problema e con l’occasione vi porgo cordialmente i miei saluti.


Consulenza legale i 05/09/2016
Ai sensi dell’art. 480 c.c. il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni che decorrono dall’apertura della successione, vale a dire dalla morte del decuius.

Nel caso di specie appare palese una lesione della quota di legittima: la legge, infatti, prescrive per determinate categorie di soggetti (i c.d. legittimari) una quota di eredità (che fa parte del c.d. patrimonio indisponibile), intangibile da parte tanto del decuius, tanto dei coeredi e dei legatari. Nel caso in cui tale quota venga lesa nel suo ammontare, al legittimario spetta l’azione di riduzione di cui all’art. 553 c.c. Si tratta di una vera e propria azione giudiziaria con la quale il legittimario vede reintegrata la quota ad egli spettante, con conseguente riduzione delle quote maggioritarie e financo di eventuali donazioni effettuate in vita dal decuius.

Ai sensi dell’art. 476 c.c., l’accettazione dell’eredità può avvenire in modo tacito qualora si compiano atti di disposizione dell’eredità: parrebbe che – nel caso di specie – l’estinzione congiunta del libretto bancario possa essere configurato come atto dispositivo e configurare una accettazione dell’eredità da parte delle due sorelle estromesse dal testamento.

La dichiarazione di successione è pienamente valida anche qualora presentata da uno solo dei coeredi: trattasi di semplice dichiarazione ai fini fiscali da presentarsi all’Agenzia delle Entrate per la verifica e il pagamento dell’imposta di successione.

Per ciò che concerne l’azione di riduzione sopra accennata, occorre riferirsi ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 20644/2004), la quale ha statuito che la prescrizione decennale per l’azione di riduzione di legittima decorre esclusivamente dalla data di accettazione dell’eredità, e non – come sostenuto da altri orientamenti contrastanti – dalla morte o dalla pubblicazione del testamento, poiché diversamente non sarebbe possibile verificare l’ammontare della lesione medesima. Pertanto, le sorelle ben potrebbero esperire l’azione di cui all’art. 553 c.c. c.c. entro il 18/5/2017.

Purtroppo, però, tale azione può essere esperita solo dai legittimari lesi e non dai loro successori o aventi causa: il diritto di accettare l’eredità (e tutte le conseguenze che esso comporta) può infatti essere trasmesso solo a causa della morte del chiamato, e non per una sua inerzia. In altre parole, solo la madre potrebbe esperire l’azione.

Donatella P. chiede
mercoledì 17/10/2012 - Lazio

“vorrei sapere se e' possibile impugnare e conseguenemente annullare un accettazione con beneficio di inventario con dichiarazione di NON essere nel possesso mentre ci sono prove evidenti del possesso di tali eredi. E ' possibile fare decadere dal beneficio costoro che ai avvantaggerebbero del beneficio ai danni di una coerede minorenne dato che il de cuius ha lasciato dei debiti? Infatti gli altri due coeredi cosi' facendo possono evitare di pagare con i loro beni e sfruttare ingiustamente il patrimonio del padre usando il beneficio di inventateio anche se sono nel possesso dei beni ereditati. Inoltre i due eredi hanno presentato un inventario totalmente pieno di omissioni per non dare niente alla terza erede, loro sorellastra minorenne.”

Consulenza legale i 19/10/2012

L'accettazione con beneficio d'inventario non è ostacolata dal fatto che l'erede sia nel possesso di beni ereditari, sempre che l'inventario sia stato fatto entro tre mesi dall'apertura della successione, come stabilisce l'art. 485 del c.c., comma I. Se l'inventario, invece, fosse stato fatto oltre tre mesi dopo la morte del de cuius, l'erede in possesso di beni dell'eredità dovrebbe essere considerato erede "puro e semplice" ai sensi del II comma dello stesso articolo. In questo caso, la prova del possesso è posta a carico di colui che ha interesse a dimostrarlo.

Nel caso di specie rileva anche la modalità di redazione dell'inventario. Se fosse possibile dimostrare che esso presenta gravi omissioni (e quindi che gli eredi accettanti abbiano occultato dei beni dell'eredità), si potrebbe invocare l'art. 494 del c.c., il quale stabilisce che l'erede decade dal beneficio d'inventario se ha omesso in mala fede di denunziare beni appartenenti all'eredità. L'onere della prova di tali omissioni grava sempre su colui che sostiene la mala fede dell'erede che ha predisposto l'inventario, poiché in questi si presume la buona fede (Cass., sez. II, 23 maggio 1962 n. 1177).

Dal punto di vista processuale, va ricordato che l'inventario è un atto pubblico, potendo essere formato soltanto da pubblici ufficiali, notaio e cancelliere, autorizzati ad attribuirgli pubblica fede e nominati dal giudice. Pertanto esso fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c. Si dovrebbe quindi esperire l'azione di cui all'art. 221 del c.p.c. e seguenti.