Note
(1)
L'accettazione può essere impugnata sia se avvenuta in forma espressa (v. art.
475 del c.c.) che tacita (v. art.
476 c.c.). In tale ultima ipotesi, in mancanza di un negozio giuridico, l'azione mira ad eliminare il significato concludente del comportamento cui è conseguita l'accettazione.
(2)
Occorre distinguere tra la violenza fisica e quella morale. La prima consiste in una coazione psicologica della volontà del soggetto (es. la minaccia), la seconda in un costringimento fisico (es. obbligare taluno a firmare guidando la sua mano). I rimedi esperibili sono rispettivamente l'azione di annullamento (v. art.
1441 del c.c.) e quella di nullità (v. art.
1418 ss. c.c.).
(3)
Si ha dolo quando un soggetto trae in inganno un altro, inducendolo a concludere un negozio giuridico che non avrebbe altrimenti voluto.
(4)
L'azione di annullamento può essere promossa dalla parte nel cui interesse è prevista dalla legge.
La sentenza di annullamento priva di efficacia l'accettazione con effetto
ex tunc. Viene, di conseguenza, ripristinata la situazione giuridica esistente anteriormente al negozio impugnato.
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni che decorrono dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo.