La norma in esame contempla un'ulteriore
ipotesi legale tipica di accettazione tacita dell'eredità che si aggiunge a quelle espressamente previste dal precedente art.
476 del codice civile.
La
rinunzia verso corrispettivo realizza un atto dispositivo dell'
eredità che si concretizza in una vera e propria
alienazione dei diritti dell'eredità con ciò implicando un' accettazione tacita da parte del disponente alienante. Egli, infatti, non avrebbe alcun titolo per trattenere il corrispettivo se non avesse assunto, con l'accettazione tacita, quello di erede.
La rinunzia a favore
solo di alcuni dei chiamati presuppone del pari un'accettazione da parte del "rinunciante" integrando rispettivamente un atto di alienazione se compiuto verso corrispettivo o una donazione dei diritti ereditari se compiuto a titolo gratuito.
Il chiamato anche in tale ipotesi dispone dei diritti dell'eredità cosa che non potrebbe fare se non in qualità di erede.
Nelle suddette fattispecie, dunque, il
termine rinuncia è
impropriamente usato in quanto il chiamato non sta compiendo un atto meramente abdicativo dei propri diritti ereditari, come nel caso di rinuncia ai sensi dell'art.
519 del codice civile, ma dispone della propria
delazione con ciò implicitamente accettando l'eredità.