(1) Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori (2).
Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta (3).
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104 ter comma ottavo (4).
Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.
Note
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 412) che "Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione".
Il nuovo comma recepisce una prassi ormai invalsa nelle procedure fallimentari.
Il giudice delegato deve avere sempre la possibilità di espletare le sue funzioni di sorveglianza e controllo sugli atti più importanti della procedura, come quelli che abbiano un valore economico rilevante e le transazioni, che presentano sempre un margine di rischio, visto che - solitamente - con esse si rinuncia ad una parte del proprio diritto per ottenere un beneficio immediato (ad es., un pagamento inferiore, ma certo, contestuale alla firma dell'accordo transattivo).