Note
Irrilevante è, invece, l'immissione dell'erede nel possesso dei beni ereditari.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 2725/2023
In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'ereditą giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualitą di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolaritą dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'ereditą giacente.Corte cost. n. 83/2021
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", nella parte in cui non prevede tra le "spese anticipate dall'erario" l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario.Cass. civ. n. 5082/2006
Il curatore dell'ereditą giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'ereditą, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'ereditą e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'ereditą medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione č affetto da nullitą, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato il decreto impugnato ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio, poichč, pur risultando dagli atti del procedimento che gli eredi legittimi del "de cuius" avevano rinunciato all'ereditą anteriormente alla proposizione del ricorso da parte del curatore dell'ereditą giacente per la liquidazione delle sue competenze, il contraddittorio si sarebbe, comunque, dovuto instaurare nei riguardi sia degli eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinuncianti, sia dello Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta, oltre che dei creditori, pur esistenti, dell'ereditą e, comunque, nei confronti dei soggetti titolari di diritti che li avrebbero legittimati a proporre azioni contro l'ereditą giacente).
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