Il tipo di responsabilità che questa norma prende in esame è quella civile, non contemplando l’ipotesi di una
responsabilità penale.
Presupposti perché si possa configurare un’ipotesi di responsabilità in capo sia al
cancelliere che all’
ufficiale giudiziario sono:
-
avere, senza giustificato motivo, rifiutato di compiere un atto che avrebbero l’obbligo di compiere in ragione del proprio ufficio;
-
aver posto in essere gli atti che loro competono oltre il termine stabilito, su istanza di parte, dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
-
aver posto in essere un atto nullo con dolo o colpa grave.
In tutti i casi sopra visti, si tratta di una responsabilità da inadempimento, loro ascrivibile ex
art. 2043 del c.c., ed estensibile anche allo Stato ex
art. 28 Cost. (in virtù di tale estensione i predetti organi vengono considerati alla stregua di funzionari pubblici).
Poiché il rapporto tra cancelliere/ufficiale giudiziario, da un lato, e la parte privata, dall’altro lato, ha carattere pubblicistico, ne deriva che questi due organi sono personalmente responsabili delle violazioni poste in essere nel compimento degli atti che loro competono, salvo che la parte richiedente abbia preso parte personalmente (o tramite il proprio difensore) al compimento dell’illecito.
Occorre precisare che, anche se non previsto dalla presente norma, sia il cancelliere che l’ufficiale giudiziario possono incorrere in responsabilità penale (ex
art. 328 del c.p. per omissione o rifiuto di atti d’ufficio) e disciplinare.
In particolare, per la
responsabilità disciplinare i riferimenti normativi possono rinvenirsi:
-
per il cancelliere nella Legge 23.10.1960 n. 1196, la quale all’art. 104 individua le sanzioni irrogabili, mentre all’art. 127 ne disciplina il procedimento;
-
per l’ufficiale giudiziario nel D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari), il quale all’art. 60 disciplina le sanzioni, mentre agli artt. 79 e ss disciplina il relativo procedimento.
Per quanto concerne la fattispecie disciplinata dal n. 2 della norma in esame, deve osservarsi che presupposto perché possa integrarsi la responsabilità civile del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario è la declaratoria di
nullità dell’atto realizzato, anche se detti organi non abbiano partecipato al relativo giudizio (un esempio può rinvenirsi nel compimento da parte dell’ufficiale giudiziario di un
pignoramento oltre il termine di efficacia del
precetto, dovendosi il tardivo compimento di quell’atto assimilare al rifiuto di provvedere nel termine senza giustificato motivo).
Tuttavia, come giustamente dispone la norma, occorre che l’inadempimento che ha dato luogo all’atto nullo sia accompagnato dalla sussistenza, in capo all’organo che pone in essere l’atto, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Si ritiene, infatti, che il legislatore abbia voluto escludere il requisito della colpa lieve al fine di non paralizzare l’attività di tali organi, consentendo loro di adempiere ai propri doveri senza il timore di poter essere perseguiti per una mera disattenzione, dalla quale ne possa comunque derivare un pregiudizio per la parte.
La presente norma, poi, va letta congiuntamente al secondo comma dell’
art. 162 del c.p.c., il quale dispone che il giudice, nell’ipotesi di nullità di un atto del processo imputabile al cancelliere o all’ufficiale giudiziario, pone le spese della
rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, può, con la sentenza che decide la causa, condannare l’organo responsabile al risarcimento dei danni causati dalla nullità.
Si ritiene infine interessante segnalare una recente pronuncia della Corte di cassazione (la n. 24203/2018) nella quale si afferma che “
la responsabilità dell’ufficiale giudiziario per il ritardo nel compimento dei propri atti sussiste anche quando il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, purchè, in quest’ultimo caso, la relativa scadenza sia stata chiaramente evidenziata dalla parte al momento della richiesta, non potendosi configurare, in capo all’ufficiale giudiziario, un onere di esaminare il contenuto dell’atto al fine di trarne le informazioni giuridicamente rilevanti circa lo spirare del relativo termine”.
In tali casi, infatti, è opportuno che la parte che ne ha interesse apponga, sul frontespizio dell’atto che consegna all’ufficiale giudiziario, la dicitura “
Si notifichi/esegua entro oggi ovvero
entro il giorno ….”.