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Danneggiamento automobile in condominio

Danneggiamento automobile in condominio
Cosa accade se l'auto viene danneggiata all'interno del cortile condominiale?
Il danneggiamento di autovetture parcheggiate all’interno dei cortili condominiali è uno dei maggiori motivi di lite tra i condomini, tuttavia non è sempre agevole capire chi è chiamato dalla legge a risarcire i danni subiti al proprietario della autovettura.
La difficoltà principale risiede nel fatto che a seconda di come si è sviluppato l’evento lesivo, può entrare in gioco o l’art. 2051 c.c., responsabilità da cose in custodia, o il generale principio racchiuso nell’art. 2043 del c.c. La differenza non è di poco conto, in quanto nel primo caso sarà il condominio a dover rispondere dei danni, nel secondo caso, viceversa, chiamato a rispondere è il singolo condomino danneggiante.

La responsabilità da cose in custodia è una particolare forma di responsabilità espressamente prevista dal nostro codice civile all’art. 2051 del c.c. Tale articolo dispone in maniera piuttosto sintetica ma efficace che:” Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” Al fine di ottenere sentenza di condanna al risarcimento, il soggetto che ritiene di aver subito un danno da cose in custodia deve provare, oltre all' ingiusto danno sofferto, anche il nesso di causalità che intercorre tra la cosa e il pregiudizio patito: in altre parole si deve dimostrare che tale pregiudizio sia conseguenza immediata e diretta della cosa soggetta a custodia.

Un ulteriore elemento che deve sussistere ai fini della responsabilità di cui all’art. 2051 del c.c. è una relazione di custodia tra il bene e il soggetto chiamato a rispondere dei danni. La giurisprudenza ritiene che al fine di rispondere dei danni cagionati dalla cosa, il danneggiante deve avere con essa una detenzione qualificata, tale per cui viene consentito al custode, attraverso l’esperimento delle azioni possessorie, di escludere eventuali terzi soggetti dall’ingerenza sul bene, questo sia a titolo precauzionale prima del sorgere del danno, sia nel momento stesso in cui il danno si produce.
Il principale motivo che rende la responsabilità da cose in custodia frequentemente applicata nel contesto condominiale sta nel fatto che la giurisprudenza, assolutamente prevalente, ritiene che il condominio abbia nei confronti delle parti comuni dell’edificio una detenzione qualificata idonea a fondare una sua responsabilità ex art. 2051 del c.c.
Da ciò deriva che se il danno all’autovettura viene causato dalla incuria in cui versano le parti comuni dell’edificio, ecco che si potrebbe concretizzare una responsabilità ex art. 2051 del c.c. del condominio verso il proprietario del mezzo danneggiato.
Per fare un esempio molto frequente, si pensi al caso di un albero sito all’interno del giardino condominiale, secco, oramai morente, dal quale, a causa delle abbondanti nevicate, si distacca un ramo molto pesante che va rovinare sopra il tetto di una autovettura parcheggiata all’interno del cortile condominiale.
E’ appena il caso di precisare che nel caso della responsabilità di cui all’art. 2051 del c.c. è l’intera compagine condominiale a dover rispondere dei danni, e non la persona dell’amministratore, il quale tuttavia, nel caso in cui si verifichino sinistri condominiali, dovrà attivarsi per coinvolgere l’assicurazione del condominio, e permettere a quest’ultima di tenere manlevati i singoli proprietari da ogni danno conseguente.

Il fatto che l’amministratore non risponda personalmente verso il danneggiato ex art. 2051 del c.c. dei danni causati dalla incuria in cui versano le parti comuni dell’edificio che amministra, non vuol dire che il professionista sia necessariamente esente da responsabilità. Se l’amministratore non svolge con diligenza il compito che gli è stato affidato dai proprietari, ecco che essi, oltre a rimettere il mandato al professionista, potranno citare in giudizio il loro ex amministratore, chiedendo che lo stesso risponda dei danni causati dalla sua negligenza professionale alle parti comuni dell’edificio e a quelle in proprietà esclusiva.

Il discorso fatto finora muta radicalmente se il danno causato alla autovettura non è provocato da una parte comune dell’edificio ma da un comportamento, volontario o involontario di un condomino. In questo caso non trova applicazione l’art. 2051 del c.c., bensì il principio generale della responsabilità civile racchiuso nell’art. 2043 del c.c.
Si faccia l’esempio di un micro-tamponamento consumatosi nel cortile condominiale, che vede coinvolte due autovetture durante le manovre di uscita dai rispettivi box privati. In questo caso la figura del condominio non entra in gioco: dei danni risponde solo il singolo condomino danneggiante ex art. 2043 del c.c. Colui che si ritiene danneggiato dovrà, quindi, citare in giudizio non il condominio ma il singolo proprietario andando a provare:
- il fatto che ha provocato l’evento lesivo (es. la maldestra manovra che ha portato al tamponamento);
- la colpa o dolo del soggetto agente (es. chi ha tamponato non ha visto il mio mezzo in manovra, mentre usciva dal box privato);
- l’evento lesivo (es. il graffio e lo schiacciamento riportato sulla carrozzeria del mezzo) e il danno provocato dall’evento (es. la fattura del carrozziere che mi ha rimesso a nuovo la macchina).
E’ appena il caso di accennare al fatto che se il danno alla autovettura non viene causato per mera colpa del soggetto agente (perché, ad esempio, il condomino si era distratto mentre era in manovra nel cortile) ma con dolo (il nostro vicino di casa ha voluto per ripicca farci un danno alla macchina), allora oltre al profilo risarcitorio di cui si è appena detto, può intervenire un aspetto di diritto penale o, in casi più lievi, di sanzione civile disciplinata dal D. Lgs. n. 7 del 15.01.2016.

Da un punto di vista assicurativo si può dire che oramai tutti i bravi amministratori, sottopongono al vaglio della assemblea condominiale la scelta di idonea polizza assicurativa che, tra le altre coperture, permette di tenere indenne l’intera compagine condominiale da eventuali danni causati dalle cose comuni ex art. 2051 del c.c; la sottoscrizione della assicurazione condominiale, seppur non obbligatoria per legge, è divenuta oramai molto diffusa, e assolutamente consigliabile, nella prassi della conduzione dell’edificio.

Il discorso è diverso quando siamo di fronte ad una responsabilità non ex art. 2051 c.c., ma ex art. 2043 c.c., in cui, come si è visto poco sopra, non viene coinvolto il condominio, ma solo i singoli condomini. In questo caso, come è ovvio, non può intervenire l’assicurazione condominiale, ma eventualmente solo le polizze che ciascun proprietario può aver sottoscritto per suo conto. Il mercato assicurativo offre diversi prodotti per proteggersi dalle conseguenze dei più vari incidenti domestici, per la cui scelta è opportuno rivolgersi all’assicuratore di fiducia.

È giusto precisare che nell’esempio del micro-tamponamento condominiale fatto poco sopra non può intervenire l’assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti che la legge ci impone di sottoscrivere come condizione necessaria per poter circolare con il nostro mezzo di proprietà. Tale tipologie di coperture assicurative, solitamente, non coprono i sinistri che accadono nei cortili condominiali in quanto aree private. Per tali tipologie di incidenti si potrà sottoscrivere privatamente apposita garanzia assicurativa.


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