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Rimborso condominiale: è dovuto anche in caso di spese urgenti non autorizzate?

Rimborso condominiale: è dovuto anche in caso di spese urgenti non autorizzate?
Se la spesa urgente è quella necessaria a prevenire un possibile danno o pericolo, allora il rimborso è dovuto anche in caso di spese urgenti non autorizzate.
Ai sensi dell’art. 1134 del c.c., il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

La disposizione prevede, per il condominio una disciplina distinta da quella in materia di comunione, in ordine alle spese sostenute dal singolo condomino per la cura delle parti comuni dell'immobile: in mancanza di una specifica autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, l'onere economico che spetta al singolo condomino per il condominio non viene, infatti, restituito, anche se indispensabile. Tali spese verranno, infatti, rimborsate esclusivamente qualora, oltre che necessarie, siano anche considerate urgenti.

Sul concetto di urgenza si è espressa più volte la giurisprudenza, definendo “urgenti” quelle opere necessarie ad evitare un possibile danno e/o pericolo imminente a sé, a terzi od alla cosa comune e che, pertanto, devono essere tempestivamente eseguite, senza la possibilità di dare congruo avviso all’amministratore condominiale o gli altri condomini.

A fronte di quanto chiarito dalla Suprema Corte già negli anni passati (vedi Cass. Sez. 2, 23/09/2016, n. 18759), di recente i Supremi giudici, con l’ordinanza n. 14326, dell’ 8 giugno 2017, hanno ribadito tali principi, affermando che “per consolidato orientamento il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso solo se ne dimostri, ex art. 1134 del c.c. (testo previgente alla modifica operata con la legge n. 220/2012), l’urgenza, ossia se dimostri che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini”.

Nello specifico, conclude la Corte, “ai fini dell’applicabilità dell’art. 1134 del c.c., va allora considerata ‘urgente’ non la spesa che pur sia giustificata dalle condizioni di degrado o di scarsa manutenzione, o di incuria, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere".

La ragione sottintesa all’art. 1134 del c.c. viene ravvisata, del resto, proprio nell’esigenza di evitare dannose interferenze del singolo condomino nell’amministrazione, dovendosi esprimere il concorso dei distinti proprietari alla gestione delle cose comuni essenzialmente in forma assembleare.


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