La vicenda traeva origine dalla citazione in
giudizio del
proprietario di alcuni locali siti al piano terra di un
condominio, il quale si era impossessato di un
sottoscala costruendovi un bagno. Il condominio e un altro
condomino intervenuto nel giudizio chiedevano al
giudice di ordinare la
rimozione di quanto costruito, ma il
convenuto sosteneva di avere
usucapito lo spazio.
Il
Tribunale rigettava la
domanda di rivendica formulata dal condominio, accogliendo l’
eccezione di
usucapione del convenuto. Tuttavia, la Corte d’
appello riformava parzialmente la
sentenza di primo grado, dichiarando la carenza di legittimazione passiva in capo al condominio, ma al contempo accoglieva l’appello promosso dal condomino intervenuto, ordinando al convenuto originario la
rimessione in pristino del sottoscala condominiale. Veniva così proposto ricorso in Cassazione.
È noto che l’articolo
1117 del codice civile contiene un
elenco di beni, strutture ed installazioni che
si presumono comuni,
salvo titolo contrario. Bisogna però tener presente che tale elenco è solo
esemplificativo e non tassativo, quindi c’è da chiedersi se tra questi beni di cui si presume la
comunione possa essere annoverato anche il sottoscala, non espressamente menzionato dalla norma.
La Cassazione, con la
sentenza n. 22442/2019, ha dato risposta affermativa, sostenendo che il sottoscala, costituendo di fatto la proiezione delle scale, rientra tra le parti comuni dell’
edificio ex art.
1117 c.c.
La Corte ha poi osservato che colui che rivendica l’acquisto della porzione di immobile ha l’onere di fornire la prova del titolo originario dell’acquisto, consistente, in questo caso, nel primo atto di frazionamento delle porzioni immobiliari del condominio. Dunque, occorre prendere in considerazione l’atto costitutivo del condominio e, quindi, fare riferimento al primo atto con cui l’unità immobiliare è stata trasferita dall’originario proprietario ad un altro soggetto.
Se, in occasione della prima vendita, era stato espressamente previsto che la
proprietà del
bene potenzialmente comune fosse invece
riservata ad uno solo degli acquirenti, è da escludere che tale bene rientri nel novero di quelli comuni.