Nel caso di specie, il de cuius era titolare insieme alla consorte di un conto corrente cointestato e di un conto deposito sul quale risultavano in giacenza alcuni titoli. Quando è deceduto, la moglie e due figlie, dopo aver già prelevato delle somme per far fronte alle spese funerarie, hanno chiesto all’istituto bancario di poter prelevare altri importi dal conto corrente ereditato e disinvestire alcuni titoli.
La banca, però, ha rifiutato la richiesta, in quanto un altro coerede non aveva prestato il suo consenso all’iniziativa delle sorelle.
Alla luce di tanto, le donne si sono rivolte al Tribunale, chiedendo la condanna della banca al versamento delle somme loro spettanti, quali quote di eredità legittimamente vantata. Inoltre, hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno.
Il giudice di prime cure ha accolto la loro richiesta, mentre la Corte d’appello, su impugnazione del coerede e dell’istituto di credito, ha riformato la decisione, condannandole al rimborso delle spese in favore della banca. La decisione di secondo grado, in realtà, si era fondata su una precedente sentenza della Suprema Corte a sezioni unite (n. 24567/2007), che sanciva la caduta in comunione dei crediti ereditari, senza una divisione di questi tra i coeredi.
Tuttavia, le ricorrenti, non convinte da questa decisione, si sono rivolte direttamente alla Cassazione, la quale ha precisato il proprio orientamento con l’ordinanza n. 27417/2017.
Invero, ha sottolineato la Corte, le motivazioni sottese alla sentenza delle sezioni unite, non escludono che ciascun coerede possa agire autonomamente nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito. Qualora, poi, avvenga la riscossione da parte di un coerede soltanto di tutto il credito del defunto, ciò potrà certamente rilevare nell'ambito delle operazioni di divisione dell'eredità, dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse posizioni creditorie.
Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, precisando definitivamente che ogni coerede può agire per l’adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi.