Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile(1) soltanto per dolo o per colpa grave(2) [798 c.c.].
Note
(1)
E' una forma di responsabilità contrattuale, ossia che deriva dalla violazione di un'obbligazione specifica assunta nei confronti di un soggetto determinato.
Quanto all'onere della prova è il donatario che deve provare la colpa o il dolo del donante, non potendosi estendere alla donazione la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 1218 del c.c., in quanto incompatibile con la volontà del legislatore di attenuare la responsabilità del donante.
Quanto all'onere della prova è il donatario che deve provare la colpa o il dolo del donante, non potendosi estendere alla donazione la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 1218 del c.c., in quanto incompatibile con la volontà del legislatore di attenuare la responsabilità del donante.
(2)
Convenzionalmente le parti possono pattuire che il donante sia responsabile anche per colpa lieve. Non è, invece, possibile l'esonero della responsabilità in caso di dolo o colpa grave.