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Articolo 789 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Inadempimento o ritardo nell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 789 Codice Civile

Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile(1) soltanto per dolo o per colpa grave(2) [798 c.c.].

Note

(1) E' una forma di responsabilità contrattuale, ossia che deriva dalla violazione di un'obbligazione specifica assunta nei confronti di un soggetto determinato.
Quanto all'onere della prova è il donatario che deve provare la colpa o il dolo del donante, non potendosi estendere alla donazione la presunzione di colpevolezza di cui all'art. 1218 del c.c., in quanto incompatibile con la volontà del legislatore di attenuare la responsabilità del donante.
(2) Convenzionalmente le parti possono pattuire che il donante sia responsabile anche per colpa lieve. Non è, invece, possibile l'esonero della responsabilità in caso di dolo o colpa grave.

Ratio Legis


Brocardi

Ne liberalitatis suae donator poenam patiatur

Spiegazione dell'art. 789 Codice Civile

L’articolo in esame accoglie un principio già seguito in altre legislazioni: sebbene nella donazione solo il donante sia obbligato, non è giusto esonerarlo dall’obbligo di rispondere dell'inadempimento o ritardo nell’eseguire la donazione quando ciò dipenda da suo dolo o colpa grave. D’altra parte, estendere oltre questi limiti la sua responsabilità sarebbe eccessivamente oneroso: il donatario, infatti, non può dimenticare di essere un beneficato.
Si applica la stessa norma anche al caso della donazione modale? La risposta non può essere subordinata che all’indagine se e fino a quale limite la donazione cum onere è da considerarsi donazione. È intuitivo che se l’esecuzione della donazione è subordinata allo scadere di un termine o all’avverarsi di una condizione o all’adempimento di un onere, il donante non può essere chiamato a rispondere se non quando sarà scaduto il termine o verificata la condizione o adempiuto l’onere.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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