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"Cattivo pagatore"? Segnalazione illegittima se manca il preavviso della finanziaria

"Cattivo pagatore"? Segnalazione illegittima se manca il preavviso della finanziaria

La finanziaria non può segnalare un proprio cliente come cattivo pagatore se non ha prima inviato apposito preavviso all'interessato.

E' quanto sancito dalla Corte di Cassazione - Sez. I civile - con l'ordinanza n. 14685 del 13 giugno 2017, alle prese con una vicenda in cui un cliente di una nota finanziaria, in ragione di un ritardato versamento dovuto a un disguido tecnico, si era visto segnalato nella lista cattivi pagatori (Sic - Sistema di Informazioni Creditizie) con tutte le conseguenze negative del caso (impossibilità ottenere altri crediti, etc.).

I Supremi Giudici hanno censurato l'operato dell'intermediario finanziario in relazione all'avvenuta segnalazione del soggetto come cattivo pagatore.
Su punto viene precisato che, in materia di protezione dei dati personali, l'intermediario è obbligato a trasmettere in via preventiva e con congruo preavviso all'interessato comunicazione circa “l'imminente registrazione dei dati” che lo riguardano.

L'atto di avvertimento con preavviso, specifica la Corte, integra una dichiarazione recettizia specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario, con tutti gli effetti che ne conseguono, se perdura il difetto di regolarizzazione della propria posizione entro il periodo di preavviso.

E' interessante sottolineare come gli stessi giudici abbiano evidenziato che l'efficacia della dichiarazione di avviso si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario.
Di qui il significativo principio di diritto secondo cui: “l'onere di preventivo avvertimento di cui alla norma dell'articolo 4, comma 7, della Delibera del Garante Privacy 16 novembre 2004 n. 8, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva comunque restando l'eventualità che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.




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