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Articolo 709 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Conto della gestione

Dispositivo dell'art. 709 Codice Civile

L'esecutore testamentario(1) deve rendere il conto(2) [263 c.c.] della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno [703 c.c.].

Egli è tenuto, in caso di colpa [703, 2043 c.c.] al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono più [700 c.c.], rispondono solidalmente per la gestione comune [1292 c.c., 4 c.p.c.].

Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione [109].

Note

(1) Sia che abbia l'amministrazione del patrimonio ereditario, sia che non abbia tale potere (v. art. 703 del c.c.).
(2) Si tratta di un documento contabile in cui devono essere registrate le operazione compiute dall'esecutore durante la sua gestione.

Ratio Legis

Attraverso il rendiconto si permette agli eredi di controllare la correttezza della gestione dei beni ereditari.
Ove l'esecutore abbia cagionato dei danni, sarà tenuto a risarcirli, avendo gestito il patrimonio ereditario al posto degli eredi.

Spiegazione dell'art. 709 Codice Civile

L’articolo è identico all’art. 247 del progetto definitivo ed al­l’art. 306 del progetto della Commissione reale e contiene una disciplina più completa ed organica della responsabilità degli esecutori testamen­tari per la gestione dei beni ereditari.
Secondo l’art. 709, alla gestione si ricollega, da un lato l’obbligo del rendiconto, dall’altro, la responsabilità per colpa, che ha carattere solidale in caso di gestione comune da parte di più esecutori. A quanto sembra, quindi, dato anche il richiamo al termine per il quale può durare il possesso, l’obbligo e la responsabilità qui previsti sussistono in stretta dipendenza del­l’amministrazione e del possesso dei beni. Ciò era ritenuto da un’autore­vole dottrina anche in relazione alle norme del vecchio codice del 1865; seb­bene la loro formulazione poco precisa avesse dato luogo ad una diversa in­terpretazione.

Il rendiconto è dovuto ai titolari e possessori legittimi del patrimonio ereditario, la cui gestione è affidata per legge all’esecutore testamentario per le finalità specifiche più volte ricordate. Tale rendiconto è dovuto alla fine della gestione, se questa cessa prima dell’anno dalla morte del testatore, oppure alla scadenza dell’anno se, dice la legge, la gestione è stata prorogata. Se la gestione viene proro­gata a termine dell’art. 703, comma 3, l’esecutore è tenuto a dare un du­plice rendiconto: uno alla scadenza del primo anno, l’altro alla fine della gestione, o comunque alla fine del biennio. Se, poi, l’esecutore muore prima di rendere il conto, l’obbligo passa ai suoi eredi, ai quali non si trasmette l’ufficio come tale, ma passano, per i principi generali, gli obblighi e i diritti patrimoniali che all'ufficio stesso si riconnettono.
Il secondo comma ed il terzo riguardano la responsabilità, la quale è individuale se le mansioni sono state distintamente distribuite tra più esecutori, è solidale se la gestione è comune. Essa si verifica nel caso di colpa dell’esecutore testamentario, quando cioè, in relazione al disposto dell’art. 703, quarto comma, egli nell’amministrazione non usò la diligenza astratta del buon padre di famiglia. Trattandosi, inoltre, di obblighi derivanti dalla legge, spetta all’esecutore, per liberarsi dalla detta responsabilità, dimostrare che non è in colpa, o che l’evento dannoso è derivato da causa estranea a lui non imputabile. Siccome, d’altra parte, dalla colpa dell’esecutore testamentario possono essere derivati danni anche ai legatari, la legge sancisce che anche a questi è dovuto il risar­cimento. Si comprende, poi, che, oltre la responsabilità specifica, prevista espres­samente dalla legge a carico dell’esecutore, vi è anche quella generica derivante dai principi generali. Le conseguenze della responsabilità, infine, passano agli eredi del­l’esecutore in caso di morte.
Il terzo comma dell’art. 709 esclude perentoriamente che il testatore possa esonerare l’esecutore o gli esecutori dalle responsabilità. Ciò deve intendersi, nonostante la formulazione, sia rispetto alla soli­darietà, sia rispetto alla responsabilità sancita dal secondo comma. In relazione al vecchio codice del 1865, si discuteva se il testatore potesse esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo del rendiconto. L’opi­nione prevalente nella dottrina francese ed italiana era per la negativa. Ciò deve ritenersi anche rispetto al codice attuale, sia perché si tratta di disposizione dettata nell'interesse esclusivo degli eredi, sia perché l’obbligo del rendiconto è strettamente collegato con l’eventuale accer­tamento della responsabilità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

337 L'art. 709 del c.c. stabilisce che l'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunghi oltre l'anno. Si sarebbe voluto modificare la formulazione, per dire che il conto deve essere reso al termine della gestione e al termine di ciascun anno. Mi sono astenuto peraltro dall'accogliere il proposto emendamento, in quanto esso potrebbe far ritenere, come presupposto dalla legge, che la gestione dell'esecutore debba normalmente durare per parecchi anni. Nel testo coordinato dello stesso articolo ho chiarito che il testatore non può esonerare l'esecutore non dalla sola responsabilità per la gestione, come pareva risultare dal precedente testo, ma anche dall'obbligo di rendere il conto. Ho infine introdotto alcune modificazioni di carattere formale nel testo degli articoli 711 e 712 per mettere nella maggiore evidenza il carattere gratuito dell'ufficio di esecutore.

Massime relative all'art. 709 Codice Civile

Cass. civ. n. 10594/2019

Ai sensi dell'art. 709 c.c., l'esecutore testamentario è tenuto a rendere il conto della propria gestione ogni volta che quest'ultima cessi, ed anche laddove ciò si verifichi prima del decorso di un anno dalla morte del testatore.

Cass. civ. n. 12241/2016

Le funzioni dell'esecutore testamentario non cessano, dopo un anno dall'accettazione della nomina, Tale limitazione temporale è posta dalla legge (art. 703, comma 3, c.c.) per il solo possesso dei beni ereditari, non anche per l'amministrazione degli stessi da parte dell'esecutore testamentario, la cui gestione deve durare, salvo contraria volontà del testatore, fino a quando non siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (artt. 703 e 709, comma 1, c.c.). A tal fine, la legge non stabilisce alcun termine, appunto perchè l'esecutore testamentario deve continuare ad amministrare la massa ereditaria (salva contraria volontà del testatore) fino a quando le circostanze dei singoli casi lo rendano necessario". Questo era il senso anche di altre decisioni di questa Corte, che, sotto il profilo processuale, con riguardo alla legittimazione dell'esecutore testamentario a stare in giudizio come attore, convenuto o interveniente, hanno affermato che la sua qualità di parte dura finchè si svolge il processo, quand'anche si superi il termine di un anno fissato dall'art. 703 c.c. per il solo possesso dei beni della massa ereditaria da parte dell'esecutore medesimo, il quale sarà tenuto, cessato quel termine e la sua eventuale proroga, a dismettere il possesso dei beni predetti, senza però decadere dall'ufficio. La temporaneità dell'amministrazione dell'esecutore testamentario è quindi coessenziale all'esecuzione delle disposizioni di ultima volontà, che investono lo stesso di un ufficio che connota in termini di obbligatorietà la sua gestione.

Cass. civ. n. 2455/1984

A norma dell'art. 709 c.c., l'esecutore testamentario è tenuto al rendiconto, quando la gestione si protrae oltre l'anno dalla morte del testatore, indipendentemente dal compimento dell'anno di effettiva gestione.

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Consulenze legali
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Marco C. chiede
venerdì 31/05/2019 - Lazio
“Al sottoscritto è stato lasciato un legato.Il de cuis è deceduto da più di un anno. Tuttavia l'esecutore testamentario non vuole dare spiegazioni della situazione ma rimanda l'erogazione della somma a me lasciata. Vorrei informazioni per richiedere all'esecutore testamentario per sollecitarlo, a rispondere e dare spiegazione del ritardo e ricordagli le sue responsabilità giuridiche

Consulenza legale i 12/06/2019
Gli obblighi principali al cui rispetto è tenuto l’esecutore testamentario sono, oltre a quello principale e generale di curare l’esatta esecuzione delle volontà testamentarie del defunto (art. 703 c.c.), altresì quello di rendere il conto della gestione.
Lo deve fare al termine della gestione stessa e, in ogni caso, quando è trascorso – come nel caso in esame – oltre un anno dalla morte del testatore.

Il rendiconto, nel caso specifico dell’esecutore testamentario, deve poi esser reso direttamente agli eredi e non passare al vaglio del Giudice (“L'esecutore testamentario, tenuto al rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 709 c.c., lo deve rendere direttamente agli eredi, dato che la predetta norma non prevede alcuna approvazione da parte del giudice”- Tribunale Asti decr., 18/05/2016): si tratta quindi di adempimento sostanzialmente agevole e poco formale.

L’art. 709 c.c. dice espressamente che in caso di colpa – ovvero quando l’esecutore si renda negligente rispetto all’obbligo del rendiconto – è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi e dei legatari.

Ciò comporta, e con questo si risponde al quesito, che egli potrà essere:
  1. convenuto in giudizio per una richiesta di risarcimento di eventuali danni che il legatario possa aver subìto, ad esempio per aver incolpevolmente confidato nell’esecuzione del testamento e nella ricezione del legato (danni che, in ogni caso, vanno provati);
  2. passibile di esonero dal suo incarico: l’art. 710 c.c. dice infatti espressamente che su istanza di ogni interessato l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore dal suo ufficio “per gravi irregolarità nell’inadempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia”.

Nel caso di specie, pertanto, è più che legittimo non solo invitare l’esecutore a mettere in esecuzione il testamento, e quindi – in concreto – a corrispondere il legato, ma altresì ricordargli l’obbligo del rendiconto, intimandogli, nel caso in cui non provveda al pagamento, di dare immediata risposta alle richieste di spiegazioni sul motivo per cui egli non abbia ancora provveduto, spiegazioni che sono dovute.

Si dovrà aggiungere che, nel caso di mancata sollecita risposta (si consiglia di dare un termine per questo) ci si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria per richiedere l’esonero dall’incarico (con perdita dell’eventuale retribuzione, qualora l’incarico fosse stato affidato a titolo non gratuito) e l’eventuale risarcimento di tutti i danni patiti a causa del ritardo.