L’articolo è identico all’art. 247 del progetto definitivo ed all’art. 306 del progetto della Commissione reale e contiene una disciplina più completa ed organica della responsabilità degli esecutori testamentari per la gestione dei beni ereditari.
Secondo l’art. 709, alla gestione si ricollega, da un lato
l’obbligo del rendiconto, dall’altro, la
responsabilità per colpa, che ha carattere solidale in caso di gestione comune da parte di più esecutori. A quanto sembra, quindi, dato anche il richiamo al termine per il quale può durare il possesso, l’obbligo e la responsabilità qui previsti sussistono in stretta dipendenza dell’amministrazione e del possesso dei beni. Ciò era ritenuto da un’autorevole dottrina anche in relazione alle norme del vecchio codice del 1865; sebbene la loro formulazione poco precisa avesse dato luogo ad una diversa interpretazione.
Il
rendiconto è dovuto ai titolari e possessori legittimi del patrimonio ereditario, la cui gestione è affidata per legge all’esecutore testamentario per le finalità specifiche più volte ricordate. Tale rendiconto è dovuto alla fine della gestione, se questa cessa prima dell’anno dalla morte del testatore, oppure alla scadenza dell’anno se, dice la legge, la gestione è stata prorogata. Se la gestione viene prorogata a termine dell’art.
703, comma 3, l’esecutore è tenuto a dare un duplice rendiconto: uno alla scadenza del primo anno, l’altro alla fine della gestione, o comunque alla fine del biennio. Se, poi, l’esecutore muore prima di rendere il conto, l’obbligo passa ai suoi eredi, ai quali non si trasmette l’ufficio come tale, ma passano, per i principi generali, gli obblighi e i diritti patrimoniali che all'ufficio stesso si riconnettono.
Il secondo comma ed il terzo riguardano la
responsabilità, la quale è individuale se le mansioni sono state distintamente distribuite tra più esecutori, è solidale se la gestione è comune. Essa si verifica nel caso di
colpa dell’esecutore testamentario, quando cioè, in relazione al disposto dell’art.
703, quarto comma, egli nell’amministrazione non usò la diligenza astratta del buon padre di famiglia. Trattandosi, inoltre, di obblighi derivanti dalla legge,
spetta all’esecutore, per liberarsi dalla detta responsabilità, dimostrare che non è in colpa, o che l’evento dannoso è derivato da causa estranea a lui non imputabile. Siccome, d’altra parte, dalla colpa dell’esecutore testamentario possono essere derivati danni anche ai legatari, la legge sancisce che anche a questi è dovuto il risarcimento. Si comprende, poi, che, oltre la responsabilità specifica, prevista espressamente dalla legge a carico dell’esecutore, vi è anche quella generica derivante dai principi generali. Le conseguenze della responsabilità, infine, passano agli eredi dell’esecutore in caso di morte.
Il terzo comma dell’art. 709 esclude perentoriamente che il testatore possa esonerare l’esecutore o gli esecutori dalle responsabilità. Ciò deve intendersi, nonostante la formulazione, sia rispetto alla solidarietà, sia rispetto alla responsabilità sancita dal secondo comma. In relazione al vecchio codice del 1865, si discuteva se il testatore potesse esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo del rendiconto. L’opinione prevalente nella dottrina francese ed italiana era per la negativa. Ciò deve ritenersi anche rispetto al codice attuale, sia perché si tratta di disposizione dettata nell'interesse esclusivo degli eredi, sia perché l’obbligo del rendiconto è strettamente collegato con l’eventuale accertamento della responsabilità.