Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Sinistro stradale: se la strada ha delle chiazze d'olio è responsabile anche l'ente proprietario

Sinistro stradale: se la strada ha delle chiazze d'olio è responsabile anche l'ente proprietario
Il proprietario della strada, in qualità di custode della stessa, può andare esente da responsabilità solo quanto riesca a prova che l’evento dannoso si è verificato per il sopraggiungere di una causa da sola sufficiente a determinare l’evento, come il “caso fortuito”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5807 dell’8 marzo 2017, si è occupata di un interessante caso di circolazione stradale e di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 cod. civ.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, si era verificato un incidente stradale, che aveva visto coinvolto un soggetto che aveva perso il controllo del proprio veicolo a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia e per la presenza di chiazze d’olio.

Il conducente, in particolare, aveva sbandato ed era andato ad urtare contro il guard rail, che era sganciato dalla restante struttura metallica e che era penetrato nell’abitacolo dell’auto, procurando gravi lesioni al conducente stesso, cui venivano amputati entrambi i piedi.

Il conducente aveva agito in giudizio contro la Provincia di Cagliari, che era proprietaria della strada, al fine di veder accertata la responsabilità della stessa nella causazione dell’incidente, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (responsabilità da cosa in custodia).

Il Tribunale, nel primo grado di giudizio, riconosceva, tuttavia, un concorso di responsabilità del conducente, nella misura del 60%, in quanto dalle indagini effettuate era emerso che lo stesso viaggiava a velocità troppo elevata e che il pneumatico posteriore destro era totalmente usurato.

La Corte d’appello di Cagliari accoglieva solo parzialmente l’appello proposto dal conducente, rideterminando il grado del concorso di colpa delle parti, che veniva attribuito nella misura del 60% alla Provincia di Cagliari.

Il conducente, ritenendo ingiusta l’attribuzione del concorso di colpa, decideva, quindi, di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter accogliere l’impugnazione proposta dal conducente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione di riconoscere un concorso di colpa delle parti nella causazione del sinistro e questa decisione non poteva in alcun modo essere contestata in sede di ricorso per Cassazione (si ricorda, infatti, che la Corte di Cassazione non procede ad un nuovo esame del merito della controversia, ma verifica solo la corretta applicazione delle norme di legge).

Osservava la Cassazione, inoltre, che la responsabilità da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., rappresenta un’ipotesi di “responsabilità oggettiva”, “in quanto la norma viene ad istituire un criterio legale di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla cosa (…) prescindendo del tutto dalla verifica della colpa del custode”, da intendersi quale soggetto che esercita di fatto il controllo sulla cosa.

In base all’art. 2051 c.c., dunque, il custode può andare esente da responsabilità solo quanto riesca a prova che l’evento dannoso si è verificato per il sopraggiungere di una causa da sola sufficiente a determinare l’evento stesso, come il “caso fortuito”.

Tale norma, infatti, prevede espressamente l’ipotesi del “concorso del fatto colposo del creditore”, di cui all’art. 1227 c.c.

Nel caso di specie, dunque, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva correttamente valutato la percentuale di responsabilità delle parti, osservando che il comportamento imprudente del danneggiato non era stato tale da escludere totalmente la responsabilità dell’ente proprietario della strada interessata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal danneggiato, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.