Storia degli artt. 1913-1915
La necessità che l'assicurato comunichi al più presto il sinistro all'assicuratore e che, d'altro canto, faccia di tutto per evitarlo o quanto meno diminuirne le conseguenze dannose, appare, si può dire, fin dal sorgere del contratto di assicurazione. Le polizze si affrettano a imporre tale contegno all'assicurato e molte leggi sanzionano tali norme.
Il vecchio cod. comm non ha fatto che seguire questa corrente tradizionale e con un unico sintetico articolo ha stabilito che l'assicurato : 1) deve denunciare il sinistro all'assicuratore entro tre giorni dal sinistro o dalla conoscenza 2) deve fare quanto è possibile per evitarne o per diminuirne le conseguenze dannose, essendo le spese di tale opera di salvataggio a carico dell'assicuratore per la quota proporzionale anche se lo scopo non fosse stato raggiunto e anche se con l'indennità dovuta superassero la somma assicurata e purché non fatto inconsideratamente.
I principi fondamentali del nuovo codice in materia sono i seguenti:
1) L'assicurato deve denunciare il sinistro all'assicuratore o all’agente fornito di potere di rappresentanza entro tre giorni (uno per le assicurazioni mortalità bestiame) dal suo verificarsi o dal momento in cui egli ne ha avuto conoscenza. La denuncia non è necessaria quando l'assicuratore o l'agente partecipano all'opera di salvataggio, mostrando cosi di essere a conoscenza del sinistro.
2) L'assicurato deve fare quanto possibile per evitare o diminuire Il danno. Le spese o i danni provocati da tale opera di salvataggio sono sempre secondo la regola proporzionale a carico dell'assicuratore, anche se con l'indennità superano somma assicurata, purché non provocata inconsideratamente.
3) L'inosservanza dell'assicurato alle suddette norme dà luogo a decadenza se dovuta a dolo ; a riduzione della prestazione dell'assicuratore se dovuta a colpa.
Gli oneri dell'assicurato relativi al sinistro
L'assicuratore ha il massimo interesse a venire immediata-mente a conoscenza del sinistro per poter adeguatamente accertarti se all'assicurato spetti o meno del danno e quale ne sia
l’entità. D'altro canto, non minore è 1'interesse suo e in genere l’interesse sociale che il danno sia nei limiti del possibile evitato o quanto meno d1minuito.
Ma la c. d. gestione del rischio è nelle mani dell'assicurato : questa che prima dell'assicuratore viene a conoscenza del sinistro e che è in condizione di compiere ogni opera perché il danno venga evitato o, quanto meno, attenuato. Di qui la necessità riconosciuta, prima dalle polizze e poi dalle leggi, di un determinato contegno dell'assicurato al momento del sinistro.
La legge parla di obblighi, ma in realtà, come già a contegno dell'assicurato rispetto al rischio, più che di obblighi sia pure secondari, in senso tecnico, si tratta di oneri (supra, sub art. 1898).
Tali oneri hanno per oggetto : a) l'avviso del sinistro ; b) l'attività volto ad evitare o diminuire le conseguenze dannose del sinistro (salvataggio).
a) Onere di avviso
L'onere dell'avviso incombe sull'assicurato : più precisamente nell’assic. per conto proprio sull'assicurato, nell'assic. per conto altrui o di chi spetta sul contraente e sull'assicurato ; in caso di alienazione dell'interesse assicurato, su chi è interessato al momento del sinistro, nonché sugli aventi causa. Destinatario dell'onere è l'assicuratore o il suo agente fornito di rappresentanza.
Presupposti per il sorgere dell'onere sono : a) il verificarsi di un evento che, corrispondendo per natura, oggetto, luogo, tempo, al rischio contemplato in contratto, possa qualificarsi come sinistro ; b) la sua conoscenza da parte di colui sul quale incombe l'onere. Non sorge l'onere quando, pur esistendo tali presupposti costitutivi, esiste anche un elemento impeditivo che renda superflua la sua osservanza cioè l’intervento dell'assicuratore o del suo agente all’opera di salvataggio entro il termine fissato per l’onere (art. 1913) o la comprovata conoscenza del sinistro nel termine da parte di questi.
L'onere deve essere osservato entro il termine di tre giorni (24 ore per l’assic. Di mortalità di bestiame) (dies a quo non computatur in termine) dal momento in cui sorge. Le polizze possono però, e lo fanno di solito, stabilire un termine diverso.
Oggetto dell’onere e la denuncia del sinistro, cioè una dichiarazione di scienza. Per tale dichiarazione la legge non richiede alcuna forma ; Ia polizza però spesso richiedono una comunicazione scritta (lettera di solito raccomandata), o can mezzo rapido come il telegramma. Tali clausole non hanno nulla di illecito.
La dichiarazione oltre a dare avviso del sinistro indica spesso anche i danni subiti. Le polizze comminano spesso la decadenza per I'assicuratore che tenti di fare scientemente apparire un danno non subito o un danno maggiore di quello subito. Tale clausola è valida e, malgrado una tendenza giurisprudenziale che, troppo benevola verso l'assicurato, esige dei mezzi di frode, o addirittura il dolo penale (truffa), va interpretata nel senso equo e letterale della parola “scientemente”: si ha cioè decadenza tutte le volte che si abbia dolosa esagerazione dell’entità del danno a scopo di lucro.
Oltre alla denuncia del sinistro, l'onere di avviso si estende, a mio parere, su richiesta dell'assicuratore, a tutte le informazioni che l'assicuratore riterrà necessarie e I'assicurato potrà dare alla visione delle c. d. pezze di appoggio. Tale estensione dell'onere per vero, a differenza di quanto avviene in alcune leggi straniere, non è voluta dalla lettera espressa del codice. Quasi sempre la impongono invece — e validamente — le polizze ; e anche in mancanza di patto espresso discende dalla funzione stessa dell'onere di avviso (e dallo spirito dell’art. 1913) che a poco servirebbe se, per difetto di informazioni o di pezze di appoggio, rassicuratore non potesse compiere quegli accertamenti a per-mettere i quali vi è l'onere di avviso.
E, posto che nella denuncia di sinistro è spesso unita o implicita la richiesta di risarcimento, estensione dell'onere discende altresì dal principio più generale che su chi vanta un diritto (nella specie il risarcimento del danno) incombe l'onere di provarlo con tutti i mezzi necessari.
Deve inoltre l'assicurato lasciare le cose assicurate nello status quo dopo il sinistro onde permettere all'assicuratore gli accertamenti del caso? II codice a differenza di qualche legge straniera (ad es. l'austriaca, e, per certi rami, la tedesca) non lo esige. In mancanza di patto espresso di polizza che, purché ragionevolmente delimitato, deve ritenersi valido, ritengo che, per il raggiungimento dello scopo dell'avviso, lo status quo debba essere conservato quando non osti all'onere di salvataggio o a ragioni di ordine pubblico e sempre che non sia possibile permettere con altri mezzi (ad es. rilievi fotografici) l’accertamento dell'assicurato se ed in ogni caso per il limite di tempo strettamente necessario al curatore per seguire gli accertamenti subito dopo ricevuto ravviso.
b) Onere di salvataggio
L'onere di salvataggio consiste nel compimento di ogni attività volta ad evitare un sinistro — ad es. evitare il naufragio In caso di tempesta — (e tal caso è vicino all'onere di non aggravare il rischio) e, a sinistro avvenuto, ad evitare il danno (ad es. salvare tutte le nerd estimate a naufragio avvenuto) o, quanto meno, ad attenuarlo (ad es. salvare almeno parte delle merci).
Tale onere ha la natura di un facere ed è di durata : dal momento in cui si verifica il sinistro e la sua causa al momento in cui un danno inevitabile si sia verificato. Esso, come già quello di avviso, incombe sull'assicurato (o aventi causa) e, nelle assic. per conto altrui o per conto di chi spetta, sull'assicurato e sul contraente, e in caso di alienazione delle cose assicurate sull'interessato al memento del sinistro. Lo scopo dell'onere viene egualmente raggiunto — e quindi non vi sanzione per l'inosservanza — quando il salvataggio è opera di un terzo.
Non si tratta di una utilis gestio, come riteneva l'antica dottrina: perché non vi è nè I'azione volontaria, nè la res aliena. Si tratta di una attività (almeno finche l’obbligo dell’assicuratore non è accertato) dovuta : la sua fonte risale ex lege allo stesso contratto di assicurazione. Nell'osservare l'onere, l’assicurato deve fare quanto gli è possibile (art. 1914) : deve cioè usare la diligenza che egli dovrebbe usare se non fosse stato assicurato. L'onere che incombe sull'assicurato non esclude il potere dell'assicuratore di svolgere da solo o partecipare insieme all'assicurato all'opera di salvataggio. Tale intervento dell'assicuratore avviene a puro titolo di cautela preventive e non può pregiudicare le eccezioni che egli possa opporre all’assicurato (cosi espress. L’art. 1914 penult. cpv.). Qualora l’assicuratore intervenga nel salvataggio, egli deve, su richiesta dell'assicurato, anticiparne le spese o concorrervi in proporzione della somma assicurata.
Dato che l'opera di salvataggio è svolta, nei limiti della regola proporzionale, nell'interesse dell'assicuratore, questi deve assumere, sempre secondo la regola proporzionale tra somma assicurata e valore delle cose al momento del sinistro, a suo carico :
a) le spese sostenute per l'opera di salvataggio anche se esse, unitamente all'ammontare del danno, superano la somma assicurata,, e lo scopo dell'opera non e stato raggiunto : e tutto ciò perché non appare opportuno porre dei limiti allo stimolo dell'attività di salvataggio;
b) i danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati per il salvataggio (ad es. danni causati dall’acqua delle pompe per spegnere l’incendio).
Ma tale assunzione a carico è subordinata a che spese e danni non siano state fatte o provocati inconsideratamente, cioè in caso di palese inutilità (quaestio facti).
Mentre con il vecchio codice il carico delle spese sull'assicuratore era eliminabile con patto di polizza, ciò non è più possibile, potendo il primo cpv. dell’art. 1914 essere derogato soltanto a favore dell'assicurato.
L’onere di salvataggio e il carico delle spese non ha dato luogo sotto il codice a particolari questioni, come è dimostrato della scarsa giurisprudenza al riguardo.
Sanzioni per l'inosservanza
A differenza del diritto ora abrogato e delle molte leggi straniere (supra. sub 1) il nuovo diritto non abbandona alle polizze le sanzioni per l'inosservanza agli oneri di avviso e di salvataggio al contrario le dispone con singolare precisione.
a) L'inosservanza dovuta a dolo dello stesso assicurato (o delle altre persone sulle quaIi incombono gli oneri supra nn. 3 e importa decadenza dell'assicurato dal diritto alla prestazione dell'assicuratore. Per l'ipotesi di dolo la legge aderisce adunque e giustamente alla soluzione già adottata dalle polizze.
b) L'inosservanza dovuta a colpa (grave o lieve) dello stesso assicurato (o delle altre persone sulle quali incombono gli oneri) importerebbe secondo i principi generali ii risarcimento del danno subito dall'assicuratore. E poiché tale danno è dato in genere della differenza che l'assicuratore pagherebbe se non ci fosse la sanzione e quello che avrebbe pagato se per l'osservanza degli oneri avesse potato fare i debiti accertamenti o fosse stato salvato, la legge, fissando senz'altro il danno nella misura di questa differenza applicando un principio già adottato in caso di inesatta rappresentazione del rischio (art. 1893) e di aggravamento del rischio senza colpa grave o dolo dell'assicurato (art. 1898) — stabilisce che l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Tale norma è derogabile soltanto a favore dell'assicurato.
c) In caso di inosservanza per forza maggiore, o per fatto personale di terzi (tra questi le persone di cui l'assicuratore e chiamato a rispondere. art. 1000), in conformità ai principi generali, non vi è alcuna sanzione ; l'assicuratore è tenuto ad adempiere integralmente la sua prestazione.