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Articolo 103 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 103 Costituzione

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [111, 125] (1).

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (2).

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Note

(1) Nello specifico, gli "altri organi di giustizia amministrativa" sono i Tribunali Amministrativi Regionali che giudicano in primo grado e sono istituiti presso ogni Regione (v. 125 Cost.). Le loro decisioni sono impugnabili dinnanzi il Consiglio di Stato (art. 100 Cost.) che in alcune specifiche ipotesi è giudice di unica istanza (si veda oggi il codice del processo amministrativo, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
(2) La particolarità del giudizio contabile deriva da vari profili. Infatti, sul piano soggettivo riguarda chi usa o gestisce risorse pubbliche e si avvia a seguito di un rendiconto che questi stessi soggetti presentano.

Ratio Legis

Il costituente ha ammesso l'esistenza di alcune giurisdizioni speciali in considerazione dell'importanza delle materie trattate.

Spiegazione dell'art. 103 Costituzione

La norma in esame prevede tre giurisdizioni speciali.

Il Consiglio di Stato è un organo di rilevanza costituzionale indipendente che fa capo allo Stato e svolge funzioni ausiliarie dello Stato-amministrazione e dello Stato-ordinamento.

Esso presenta funzioni consultive e giurisdizionali. Insieme ai Tribunali amministrativi regionali è competente per tutte le controversie che riguardano le Pubbliche amministrazioni nell'esercizio di un potere pubblico, in grado di degradare un diritto soggettivo ad interesse legittimo. L'interesse legittimo può essere descritto come il potere attribuito al privato di influire nell'attività amministrativa al fine di vedersi riconosciuto un bene della vita rientrante nella sua sera d'interesse. Quando, per contro, la P.A. non spende il proprio potere pubblico, ma agisce paritariamente nei confronti del privato, oppure opera in settori in cui vi sono i c.d. diritti inaffievolibili (immigrazione, salute ecc.), la giurisdizione si radica presso il giudice ordinario.
Tuttavia, in particolari materie in cui i diritti soggettivi si intrecciano ineludibilmente con gli interessi legittimi (ad es. espropriazione forzata), vi è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La Corte dei Conti esercita la giurisdizione speciale contabile, soprattutto quando venga in rilievo un danno allo Stato, determinato da dipendenti pubblici (c.d. danno erariale).

I Tribunali militari esercitano invece la giurisdizione militare in relazione ai reati militari, commessi da soggetti appartenenti alla Forze Armate. Tali Tribunali (concetto da intendersi in senso lato perchè indica anche le relative Corti di Appello) si occupano solo dei delitti commessi dagli appartenenti a corpi militari. Così come avvenuto per il codice penale ordinario, anche quello militare è stato riformato nel 1989. L'anno precedente era stato creato un organo di autogoverno anche per questa magistratura (Consiglio della magistratura militare).

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