Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [111, 125] (1).
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (2).
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (2).
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Note
(1)
Nello specifico, gli "altri organi di giustizia amministrativa" sono i Tribunali Amministrativi Regionali che giudicano in primo grado e sono istituiti presso ogni Regione (v. 125 Cost.). Le loro decisioni sono impugnabili dinnanzi il Consiglio di Stato (art. 100 Cost.) che in alcune specifiche ipotesi è giudice di unica istanza (si veda oggi il codice del processo amministrativo, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
(2)
La particolarità del giudizio contabile deriva da vari profili. Infatti, sul piano soggettivo riguarda chi usa o gestisce risorse pubbliche e si avvia a seguito di un rendiconto che questi stessi soggetti presentano.