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Diritto penale -

I collaboratori di giustizia

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2022
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą Telematica
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
L'elaborato cerca di analizzare l'importanza e la centralità che la figura del collaboratore di giustizia ha ricoperto e ricopre nella lotta alla criminalità organizzata. Collaboratore di giustizia che rifiuta e si distacca dal suo trascorso modus vivendi e operandi, decidendo così di far comprendere e penetrare, per mezzo del suo sapere, le istituzioni statali nello sconosciuto ed articolato mondo delle cosche mafiose. Si dà il caso che il "pentimento" mostrato dal medesimo viene a determinare una particolare forma di "baratto", cioè un dare allo Stato e un ricevere dallo Stato: in realtà, questo peculiare gioco di specchi e riflessi "condiziona" la potenza punitiva esaltata dal diritto penale sostanziale. Unica chiave di lettura del fenomeno del pentitismo è data dalla cosiddetta "chiamata in correità", introdotta e disciplinata dalla nuova procedura penale del 1989, ai sensi dell'articolo 192, 3° e 4° comma del Codice di procedura penale. Ma il tutto è causa del sorgere di non pochi dubbi in merito alla valutazione delle prove ricavate dal sapere del correo narrante. Infatti, una superficiale interpretazione ed applicazione dell'istituto della chiamata di correo, comporterebbe il rischio di acquisire dichiarazioni non del tutto veritiere.
L'articolo sopracitato detta la condizione per cui le delucidazioni ricevute in merito dal correo necessitano di essere analizzate unitamente ad altre prove, quali l'attendibilità della dichiarazione accusatoria (verifica intrinseca) e, secondariamente, delle dichiarazioni del pentito/collaboratore, tramite riconoscimento ed applicazione di elementi esterni alle stesse dichiarazioni (verifica estrinseca).
A tal proposito, si è fatto riferimento all'art. 111 Cost., dove si delineano alcuni imprescindibili principi che devono essere osservati nell'amministrazione della giustizia e dunque, nello svolgimento di un processo in generale. La necessità di penetrare a fondo le "fitte maglie" di organizzazioni criminali particolarmente pericolose, ramificate sul territorio nazionale e sovranazionale, ha indotto il legislatore ad emanare una serie di leggi riconosciute come "dell'emergenza" prevedendo in esse una serie di benefici premiali, sostanziali, processuali e penitenziari, al fine di incentivare le condotte collaborative.
Tra le più significative si ricordano: la legge n. 15/1980, la legge n. 82/1991 e la legge di modifica n. 45/2001.
La figura del collaboratore di giustizia venne normata per la prima volta (su impulso del giudice Giovanni Falcone) con l'emanazione del D.L. n. 8/1991, convertito, con modificazioni, della legge 82/1991.
Con tale decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento un articolato sistema, definito "premiale", destinato solamente al collaboratore di giustizia per i delitti di cui all'art. 416 bis del c.p. (reati riconducibili allo stampo mafioso), in analogia a quanto disciplinato in passato con riferimento a reati terroristici.
La legge n. 8/1991 detta: benefici penitenziari, sconti di pena, carceri ad hoc, nuova identità per pentiti, aiuti economici e quant'altro; ma la stessa ha subito diverse modifiche nel tempo, sino ad essere riformata dalla legge n. 45/2001.
In tesi, si ricorda inoltre che, con lo svilupparsi della legislazione definita dell'emergenza, si è avuto modo di "rivisitare" l'operato di alcuni organi giurisprudenziali, quali l'ufficio del pubblico ministero, nonché di istituire nuovi modelli organizzativi, costituiti da servizi centrali ed interprovinciali di polizia giudiziaria: procuratore nazionale antimafia, direzione nazionale antimafia e le direzioni distrettuali antimafia.
In ultimo, altro tema affrontato è il contenuto presente nella legge n. 45/2001, che ha rappresentato un intervento di profonda e radicale riforma nel settore del diritto penale, sostanziale e processuale, nonché l'introduzione di una prima disciplina differenziata rivolta esclusivamente ai testimoni di giustizia.

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