Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE
Diritto processuale penale -

La prova scientifica in appello

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Roma La Sapienza
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il tema della formazione della prova nel processo penale rappresenta al tempo attuale un problema complesso, intersecato con il contesto sociale, storico, culturale ed economico della civiltà. È necessario dunque un approccio eclettico, multidisciplinare, che abbracci gli aspetti non solo giuridici delle numerose questioni emergenti, le quali risultano in ogni tempo funzionali a garantire il libero convincimento del giudice, ma anche specifici materiali cognitivi che esulano dalla conoscenza dell’organo giudicante. Indi per cui, la prova scientifica a differenza di altri mezzi di prova, di fatto sembra aver eclissato quell’immagine austera di derivazione inquisitoria che faceva dell’organo giudicante il peritus peritorum. Sempre più spesso nelle aule giudiziarie, infatti, la ricostruzione del fatto di reato e il suo accertamento sono affidati al parere di periti e consulenti tecnici, o operanti mediante l’apporto di tecniche scientifiche e metodologie di elevata specializzazione, a volte tradizionali e quindi connotate da un alto grado di affidabilità, in quanto perfettamente collaudate e approvate nella comunità scientifica, altre nuove e controverse a causa dell’impiego di strumenti non noti. Il principio del contraddittorio, anima la dialettica intercorrente tra gli esperti alla luce di quanto statuito espressamente dall’art. 111 della Carta fondamentale, il quale rappresenta la traduzione italiana del “giusto processo” garantito e disciplinato dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentale e dall’art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Inoltre, il diritto al confronto, implica di volta in volta l’esplicazione di quei diritti espressamente sanciti dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 111, nella prospettiva di una tutela più ampia possibile dell’imputato, in funzione del principio di parità delle parti. Ecco dunque, che a partire dall’ormai lontano 1999, il legislatore ha contribuito all’inserimento dei commi 4 e 5, al fine di garantire al massimo livello, il livello costituzionale, il contraddittorio “nella formazione della prova”, e cioè nel momento in cui la prova si crea, viene ad assumere una concretizzazione in sede processuale. Allo stesso modo, il comma 5 determina quelle ipotesi in cui la limitazione del contraddittorio, è dovuta a ipotesi per le quali non sarebbe possibile acquisire la prova in modo diverso, e cioè nel caso di consenso dell’imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva, o provata condotta illecita.

Indice (COMPLETO)Apri

Bibliografia (ESTRATTO)Apri

Tesi (ESTRATTO)Apri

Acquista questa tesi
Inserisci il tuo indirizzo email: