Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive(1):
- 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216-218];
- 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia [219-221];
- 3) il ricovero in un manicomio giudiziario [222](2);
- 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario [223-227].
Sono misure di sicurezza non detentive [212 4]:
- 1) la libertà vigilata [228- 232];
- 2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province [233];
- 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche [234];
- 4) l'espulsione dello straniero dallo Stato [235].
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro(3).
Note
(1)
Si ricordi che qualora il fatto criminoso sia commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione, si aggiunge una misura di sicurezza detentiva alle pene già previste agli articoli. 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416bis, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 696, 697, 698, 699. , secondo quanto previsto dall'art. 7, l. 31 maggio 1965, n. 57, come poi sostituito dall'art. 18, l. 13 settembre 1982, n. 646.
(2)
Il precedente riferimento ai manicomi giudiziari deve leggersi ora come ospedali psichiatrici giudiziari, i quali hanno infatti sostituito i primi, sulla base di quanto disposto in materia di ordinamento penitenziario dagli articoli 62, comma 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e 98, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Si ricordi poi che questo è stato ora abrogato e sostituito con l'art. 111, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
(3)
In merito si ricordi come parte della dottrina sia dubbiosa a proposito del potere discrezionale riconosciuto al giudice. Si tratterebbe di un potere eccessivo, dal momento che non vi sono criteri legislativi in grado di limitarlo.