La norma in esame è posta a tutela dell'
inviolabilità della proprietà altrui e del suo libero godimento.
Il
delitto è posto in rapporto di sussidiarietà con quello precedente (
633), e punisce le turbative della proprietà altrui messe in atto con violenza o minaccia.
A causa del fatto che il soggetto agente non può, pena la configurabilità di altri reati, entrare nel terreno altrui o invadere la proprietà altrui, il
legislatore ha specificato che la violenza o la
minaccia sussiste solamente quando il fatto è commesso da più di dieci persone, che turbano il libero godimento della proprietà altrui attorniando il perimetro esterno, senza entrarvi.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi, essendo
consapevole dell’
altrui possesso di una cosa
immobile,
ostacoli,
renda non agevole, oppure
impedisca l’esercizio delle facoltà proprie dell’
avente diritto, attraverso la
violenza alla persona o la
minaccia.
Come espressamente previsto dal legislatore, si tratta di una fattispecie avente carattere
sussidiario, potendo trovare applicazione soltanto qualora il fatto
non integri il
reato di invasione di terreni o edifici, di cui al precedente
art. 633 del c.p. Rientrano, dunque, nell’ambito applicativo del
delitto in esame le ipotesi di
turbativa dell’
altrui proprietà che siano poste in essere attraverso la
violenza o la
minaccia alla
persona.
La
condotta tipica consiste nel compimento di atti idonei a
turbare l’
altrui pacifico possesso di una cosa
immobile. Tali atti possono consistere in una semplice
molestia, la quale ostacoli o renda non agevole l’esercizio del possesso, oppure in un vero e proprio
spoglio di quest’ultimo. In ogni caso, perché possa sussistere il delitto in esame, è necessario che la condotta dell’agente si manifesti con
violenza alla
persona o
minaccia. Qualora, infatti, non vi fosse una violenza personale oppure una minaccia, il fatto potrebbe, tutt’al più, integrare un diverso reato. Nel caso in cui, ad esempio, la violenza fosse sulle cose, ci si potrebbe trovare di fronte ad un’ipotesi di danneggiamento,
ex art. 635 del c.p.
Se la violenza alla persona posta in essere dall’agente costituisce, di per sé, un reato diverso dalle
percosse, si ha un
concorso di reati.
Ai sensi del
secondo comma, tuttavia, il fatto si considera
sempre avvenuto con
violenza alla
persona o con
minaccia, anche qualora esse
non siano, in realtà, state
realizzate, se il reato è commesso da
più di
dieci persone. La
ratio di tale previsione risiede nel fatto che l’
elevato numero di soggetti attivi è
idoneo ad esercitare, di per sé, un’
intimidazione nei confronti del soggetto passivo.
Oggetto materiale del reato è sia la
persona che subisce la violenza o la minaccia, sia il bene
immobile su cui ricade la condotta criminosa attraverso la turbativa dell’altrui pacifico possesso. Nel caso in cui, però, si ricada nell’ipotesi prevista dal
secondo comma, e non sia, dunque, stata posta in essere né una violenza sulla persona né una minaccia, l’oggetto materiale è rappresentato dalla sola
cosa immobile.
La realizzazione dell'
evento tipico del delitto in esame
coincide con il suo
momento consumativo, il quale è costituito dall’
alterazione in senso peggiorativo, oppure dalla radicale
estinzione della
relazione sussistente tra la cosa
immobile ed il suo
legittimo possessore. Il legislatore, con tale previsione normativa, ha, infatti, inteso
tutelare proprio la
relazione che sussiste tra una persona ed un bene immobile, quale pacifico ed incontrastato stato di fatto, idoneo a produrre degli effetti giuridici, indipendentemente dalla sua origine.
Il delitto di turbativa violenta del possesso di immobili si considera un reato
eventualmente permanente, posto che, pur non essendo richiesta, per la sua integrazione, la sussistenza di uno stato antigiuridico per un apprezzabile arco temporale, qualora esso si verifichi si ha un unico reato.
Ai fini della sussistenza del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il
dolo generico, quale coscienza e volontà di turbare l’altrui possesso di cose immobili. Non è, dunque, necessario che il soggetto attivo agisca perseguendo uno scopo particolare.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA