Chiunque esercita la vendita ambulante(1) di armi è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239(2).
Note
(1)
La vendita ambulante di armi è tale se l'attività non si svolge in un luogo fisso, bensì si realizza attraverso uno spostamento della merce e dell'offerta da un luogo a un altro.
(2)
La norma punisce le violazioni dell'art. 37 T.u.l.p.s. in materia di vendita ambulante di armi.