Cass. pen. n. 31208/2020
In tema di determinazione della durata minima della misura di sicurezza nei confronti di imputato prosciolto per vizio totale di mente, al fine di adeguare la stessa al grado concreto di pericolosità, il giudice del merito è tenuto a valutare la ricorrenza non solo delle circostanze aggravanti e attenuanti, procedendo al bilanciamento, ma anche delle circostanze attenuanti generiche.
Cass. pen. n. 23797/2020
In tema di misure di sicurezza, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente in ordine al corretto uso del potere esercitato quanto alla determinazione, superiore al minimo di legge, della durata della misura applicata.
Cass. pen. n. 34203/2016
La misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia, di cui all'art. 219 cod. pen., non è limitata alla sola ipotesi nella quale la circostanza del vizio parziale di mente determina una riduzione effettiva della pena, ma si applica anche qualora la parziale infermità sia reputata equivalente rispetto agli altri elementi circostanziali. (In motivazione, la S.C. ha osservato che in tali casi la circostanza di cui all'art. 89 cod. pen. implica comunque una "riduzione" della pena, paralizzando gli aumenti che in astratto deriverebbero dalle aggravanti).
Cass. pen. n. 9477/2003
In tema di misure di sicurezza personali, in caso di proscioglimento per infermità psichica, non può essere disposta, in luogo del ricovero in manicomio giudiziario, l'assegnazione ad una casa di cura e custodia, trattandosi di misure non fungibili, fondate su presupposti diversi. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame, investito dell'impugnazione avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria, ex art. 222 c.p., della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di cinque anni all'esito dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di uxoricidio per vizio totale di mente, ha applicato, ai sensi dell'art. 219 c.p., il ricovero in una casa di cura protetta).
Cass. pen. n. 13741/1999
Le disposizioni che concernono le misure di sicurezza impongono sempre di accertare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto riferita al momento dell'applicazione della misura, oltre che a quello della sua esecuzione. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell'applicazione della casa di cura e custodia disposta ex art. 219, comma 1, c.p., non risultando eseguito il detto accertamento).
Corte cost. n. 1102/1988
È illegittimo costituzionalmente l'art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.
Cass. pen. n. 365/1971
Anche ai fini della determinazione della misura di sicurezza di cui all'art. 219 c.p. deve trovare applicazione il principio stabilito dall'art. 157 c.p. per cui il giudice, per calcolare il tempo necessario a prescrivere, deve avere riguardo al massimo della pena prevista dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima per le circostanze attenuanti.
Cass. pen. n. 1590/1969
La norma contenuta nell'art. 219, comma quarto, c.p., secondo cui, quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva, è dettata specificamente per i casi di imputati dichiarati delinquenti abituali o professionali e al tempo stesso riconosciuti affetti da vizio parziale di mente, e risponde alla finalità di soddisfare le esigenze di cura del reo. In tali casi, pertanto, il giudice non può, senza violare lo spirito della norma, avvalersi della facoltà di non applicare la misura del ricovero in casa di cura per disporre l'assegnazione del condannato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.