Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può aver durata inferiore a un anno.
Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216](1).
Note
(1)
Questa norma non trova più attuazione da quando l'articolo 36 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 ha previsto che tale misura di sicurezza vada eseguita solo, se necessario, nelle forme del collocamento in comunità. Si tratta in ogni caso di una misura residuale, in quanto la misura di sicurezza ordinaria per i minorenni oggi è la libertà vigilata.
Si rimanda poi al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 anche per quanto riguarda il procedimento di applicazione delle misure di sicurezza ai minori. Gli articoli 37 e ss prevedono che questo sia subordinato in ogni caso al concreto accertamento della pericolosità sociale del soggetto e che sia competente per l'esecuzione delle misure e per la vigilanza su di esse il magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo in cui la misura deve essere eseguita, contro i cui provvedimenti è possibile proporre appello al Tribunale per i minorenni.
Si rimanda poi al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 anche per quanto riguarda il procedimento di applicazione delle misure di sicurezza ai minori. Gli articoli 37 e ss prevedono che questo sia subordinato in ogni caso al concreto accertamento della pericolosità sociale del soggetto e che sia competente per l'esecuzione delle misure e per la vigilanza su di esse il magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo in cui la misura deve essere eseguita, contro i cui provvedimenti è possibile proporre appello al Tribunale per i minorenni.