Il bene giuridico oggetto di tutela è l'
integrità fisica degli animali altrui e l'interesse del
proprietario ad un loro efficace utilizzo.
Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente l'uccisione, il deterioramento o il danneggiamento di un animale altrui,
senza necessità.
In tale ultimo concetto è compreso non solo lo
stato di necessità di cui all'art.
54, ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona o ai propri beni (lo stato di necessità puro tutela scrimina invece solo le situazioni di reazione ad un pericolo verso la persona).
Il secondo comma prevede una
circostanza aggravante speciale, qualora il fatto sia commesso su più di due capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su bovini ed equini, anche non raccolti in mandria.
Ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'ultimo comma, per “volatile” va inteso qualsiasi animale in possesso di ali (e quindi anche i polli).
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi,
volontariamente e
senza che ve ne sia la
necessità,
uccida, renda
inservibili o
deteriori degli
animali che appartengono ad un altro soggetto.
La
condotta può essere sia
omissiva che
commissiva, purché sia
idonea a provocare l’
uccisione degli animali altrui, oppure a renderli
inservibili o a
deteriorarli.
Si tratta di un reato a
forma libera, essendo indifferente sia la tipologia delle azioni o delle omissioni poste in essere dall’agente, sia il mezzo da esso impiegato, purché il suo utilizzo non integri, di per sé, un reato.
Si deve, comunque, trattare, in ogni caso, di una condotta
illegittima, cioè non consentita dall’
avente diritto, né giustificata dall’
esercizio di un diritto o dall’
adempimento di un dovere, oppure, come espressamente indicato dalla norma in esame, attuata
senza necessità. Con particolare riferimento alla nozione di
"necessità", si ritiene che vi possa rientrare qualunque circostanza che sia idonea a giustificare la condotta dell’agente, in quanto diretta alla
rimozione di un pericolo effettivo o attuale, oppure ad evitare un più grave danno imminente, a persone o a cose, non altrimenti evitabile.
L’
oggetto materiale del reato è rappresentato dall’
animale vivo altrui su cui incida la condotta criminosa. Si deve, in ogni caso, trattare di un qualsiasi animale di cui sia proprietaria una persona diversa dall’agente. Non possono, dunque, costituire oggetto materiale del
delitto in esame gli animali che siano privi di un proprietario o di un possessore, quali, ad esempio, gli animali abbandonati o gli animali selvatici che vivono in libertà.
La realizzazione dell’
evento tipico del delitto in esame
coincide con il suo
momento consumativo, il quale si verifica al momento della
morte dell’animale altrui, oppure allorquando si verifichi la sua
inservibilità o il suo
deterioramento, da cui derivi un
danno per il
proprietario.
È
ammesso il
tentativo.
Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il
dolo generico, quale volontà di commettere la condotta criminosa, nella consapevolezza di agire nei confronti di un animale altrui, illegittimamente o, comunque, senza necessità. Non assume, dunque, alcun rilievo l’eventuale scopo perseguito dal reo, purché esso non sia idoneo, di per sé, a dar luogo ad un altro titolo di reato.
Il delitto
ex art. 638 del c.p. risulta
aggravato, ai sensi del secondo comma, qualora il fatto sia commesso nei confronti di
tre o
più capi di
bestiame raccolti in un
gregge o in una
mandria, oppure nei confronti di
bovini o
equini, anche non raccolti in una mandria.
Il terzo comma dell’
art. 638 del c.p. prevede, peraltro, una
causa di
esclusione della
punibilità, qualora la condotta criminosa sia commessa ai danni di
volatili sorpresi ad arrecare un
danno ai
fondi posseduti dall’
agente. Ai fini della sua sussistenza è, dunque, indispensabile che il fatto sia commesso dal possessore del
fondo ai danni di volatili che egli abbia sorpreso al suo interno nel momento in cui gli stavano arrecando un danno. Essa non può, quindi, sussistere qualora il danno si sia già verificato in precedenza e non vi sia un pericolo di aggravamento, oppure nel caso in cui il danno, per le circostanze del caso concreto, non sia, comunque, possibile.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA