Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato [241-313] o contro l'ordine pubblico [414-421], ovvero di un delitto commesso per motivi politici [8] o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Province, designati dal giudice [c.p.p. 283](1).
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata(2).
Note
(1)
Il divieto di soggiorno è una misura di sicurezza non detentiva che il giudice può facoltativamente applicare, in relazione ad un determinato luogo, fermo resta dunque che il soggetto potrà scegliere liberamente la propria dimora o residenza in qualsiasi altro luogo. Tale divieto poi riguarda il soggiorno, la dimore e la residenza, intesi quindi come il permanere in un dato luogo, di conseguenza rimane comunque lecito il transitarvi.
(2)
Non deve essere confusa tale misura con quelle di prevenzione ante delictum prevista dall'articolo art. 283 del c.p.p. e dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423.