Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità(1), di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123 [700, 701](2).
Note
(1)
Si tratta dell'ordine art. 40 del T.u.l.p.s., il quale attribuisce la prefetto il potere di ordinare, per ragioni di ordine pubblico e in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti siano consegnate per essere custodite in determinati depositi a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Autorità militare.
(2)
In considerazione della normativa speciale in materia di armi, la disciplina in esame ha un ambito di applicazione ristretto intendersi solo alle armi comuni non da sparo e alle munizioni per armi comuni da sparo.