Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale [688] o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale [94](1).
Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.
Note
(1)
Tale divieto trova applicazione al ricorrere di precisi presupposti: se si tratta di casi di ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza abituale e qualora il soggetto sia riconosciuto socialmente pericoloso in relazione all'abuso di sostanze alcooliche. Alla presenza di dette condizioni è possibile che venga imposto dunque il divieto di recarsi regolarmente nei luoghi indicati, ferma restando comunque la possibilità di recarvisi sporadicamente.