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Articolo 216 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Dispositivo dell'art. 216 Codice Penale

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro(1):

  1. 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza(2);
  2. 2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere(3);
  3. 3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge [223 2, 226, 231 2](4).

Note

(1) La colonia agricola e la casa di lavoro rappresentano diverse modalità esecutive di un'unica misura di sicurezza, per quanto riguarda i criteri di scelta si rimanda al disposto dell'articolo 218. Si tratta comunque della principale tra le misure applicabili ai delinquenti imputabili e pericolosi, perciò molto affine alla pena detentiva, affinità che attirato forti critiche da parte della dottrina.
(2) Si ricordi che, dal momento che la presunzione di pericolosità è stata abrogata (v. 204), l'applicazione della norma è sempre subordinata ad una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto.
(3) Il nuovo delitto, non colposo, deve ovviamente essere espressione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, caratterizzazione che può desumersi dal fatto che il nuovo reato sia della stessa indole di quello precedentemente commesso.
(4) La norma non chiude tassativamente l'elenco delle ipotesi in cui può procedersi all'applicazione di tale misura di sicurezza, perciò nel tempo sono state sollevate davanti alla Corte Costituzionale numerose questioni di costituzionalità, che però sono state sempre da questa rigettate sulla base della considerazione che la pericolosità sociale del soggetto rappresenta l'unica ragione giustificativa dell'applicazione della misura di sicurezza, a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione di carattere funzionale.

Ratio Legis

Si coglie anche in tale disposizione la funzione rieducativa della misura di sicurezza, che in questo caso mira al reinserimento sociale, attraverso l'esperienza lavorativa.

Spiegazione dell'art. 216 Codice Penale

L'internamento in una colonia agricola o in una casa di lavoro presenta la funzione di rieducare e facilitare il reinserimento sociale del soggetto tramite il lavoro.

La differenza tra colonia agricola e casa di lavoro è da riscontrarsi nella tipologia di lavoro cui viene assegnato il soggetto, di natura agricola nel primo caso, di natura industriale o artigianale nel secondo.

La scelta tra l'una e l'altra misura operata dal giudice o dal magistrato di sorveglianza in fase esecutiva si basa sulle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce, col fine ultimo di consentire un suo riadattamento sociale.

Il provvedimento può essere modificato dal magistrato di sorveglianza nel corso dell'esecuzione, qualora si riveli più opportuna una misura piuttosto che l'altra.

Sono destinatari del provvedimento:

  • coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102 e ss.);


  • coloro che, essendo già stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essendo già stati sottoposti a misura di sicurezza, commettano un nuovo delitto non colposo che sia manifestazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere;

  • le persone condannate o prosciolte, ne casi tassativamente indicati dalla legge (artt. 212, 215, 223, 226, 231).


Va precisato e rammentato che, nel caso di dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, la misura di sicurezza va ordinata previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto, non rappresentando più casi di pericolosità presunta in seguito all'abrogazione dell'art. 204 c.p..

Massime relative all'art. 216 Codice Penale

Cass. pen. n. 37843/2019

In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, in sede di accertamento dell'attualità della pericolosità sociale ex art. 679 cod. proc. pen., non può applicare al condannato la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola in sostituzione di quella della libertà vigilata disposta con la sentenza e non ancora eseguita, pur quando, nelle more, siano sopravvenuti fatti indicativi di una maggiore pericolosità del predetto condannato, ostandovi la mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso.

Cass. pen. n. 49349/2009

Lo stato di tossicodipendenza non può indurre, di per sé, la sospensione di una misura di sicurezza personale, quantunque detentiva (nella specie, colonia agricola).

Cass. pen. n. 45474/2008

Una volta che sia stata concessa l'estradizione per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva (nella specie colonia agricola), è del tutto irrilevante, ai fini della persistente osservanza del principio di specialità, la sua trasformazione, in seguito a violazioni poste in essere dal condannato e sulla base di norme del nostro ordinamento, nella più afflittiva misura di sicurezza della casa di lavoro.

Cass. pen. n. 4730/1998

Non comporta l'obbligo di revoca della dichiarazione di delinquente abituale il ritenuto affievolimento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura di sicurezza, con la conseguente applicazione di misura meno afflittiva (nella specie essendo stata sostituita alla casa di lavoro la libertà vigilata).

Cass. pen. n. 301/1987

È legittima l'applicazione della misura di sicurezza detentiva della assegnazione ad una casa di lavoro del delinquente abituale sottoposto alla libertà vigilata, in quanto la condizione negativa prevista dell'art. 216, n. 2, cod. pen. riguarda la misura di sicurezza specifica e non le altre misure personali.

Cass. pen. n. 7754/1981

Nell'ipotesi prevista dall'art. 216 n. 2 c.p. non necessita che il giudice emetta una nuova dichiarazione di abitualità o di professionalità, ma solo che accerti se il nuovo delitto sia una ulteriore manifestazione della abitualità o professionalità già dichiarata.

Cass. pen. n. 3938/1978

La condizione che l'art. 216 n. 2 c.p. pone per l'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola, è che il nuovo delitto non colposo costituisca una ulteriore manifestazione della abitualità, professionalità o, comunque, tendenza dell'imputato a delinquere. La prova della nuova manifestazione di abitualità può essere desunta dalla natura stessa del nuovo delitto, quando questo sia della stessa indole del reato, che diede motivo alla dichiarazione di delinquenza abituale.

Cass. pen. n. 1762/1973

Le norme fondamentali del vigente sistema penale e quelle dell'ordinamento penitenziario non possono dirsi contrarie al senso di umanità, in relazione alla norma dell'art. 27 comma terzo della Costituzione, in quanto dispongono, ai fini rieducativi, di assegnare a case di lavoro o a colonie agricole — ricorrendone i presupposti — anche persone che possono rientrare nella categoria degli inabili al lavoro. È pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 c.p. (con riferimento alla citata norma della Costituzione) in quanto non esclude che gli inabili al lavoro, pur se delinquenti abituali, vengano assegnati a case di lavoro per svolgere, sotto il controllo del giudice di sorveglianza, quell'attività lavorativa che sia compatibile con le loro condizioni fisiche.

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