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Articolo 232 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata

Dispositivo dell'art. 232 Codice Penale

La persona di età minore o in stato d'infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia(1).

Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Note

(1) L'articolo 36 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.468 prevede che debba considerarsi tra le ipotesi del rinvio al riformatorio o alla casa di cura anche la commissione di delitti particolarmente gravi.

Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si coglie nella considerazione dell'importanza del ruolo della famiglia nel contesto della rieducazione e del reinserimento del minore, che fa sì che l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva avvenga solo qualora persista la pericolosità sociale ovvero manchi un ambiente familiare di supporto.

Spiegazione dell'art. 232 Codice Penale

Nel caso in cui debba disporsi una misura di sicurezza nei confronti di un minore o di soggetto infermo di mente, la libertà vigilata può essere ordinata solamente quando essi possano essere affidati ai genitori, ai tutori o ad istituti di assistenza sociale, ma esclusivamente quando la libertà vigilata sia ritenuta opportuna dal magistrato di sorveglianza.

In caso contrario, è ordinato o mantenuto, a seconda dei casi, il ricovero in riformatorio giudiziario (art. 223) o in casa di cura e di custodia (art. 219).

La Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di reato impossibile (art. 49), il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza, la quale sarà di regola la libertà vigilata. Tuttavia è logico ritenere che se il prosciolto è un minore o un infermo di mente sarà pur sempre consentita, per la peculiare regola di cui al presente articolo, l'applicazione della misura di sicurezza detentiva in luogo della libertà vigilata.

Massime relative all'art. 232 Codice Penale

Cass. pen. n. 34091/2011

La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto della dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita, per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in casa di cura e custodia, essendo inapplicabile a tale ipotesi la disposizione di cui all'art. 232, comma terzo, cod. pen., esclusivamente rivolta a disciplinare la situazione della persona già dichiarata pericolosa per infermità di mente.

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